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di Daniele Bonaddio - 22 Novembre 2019
Facilitato l’accesso alle tutele di indennità di malattia malattia e degenza ospedaliera in favore degli iscritti alla Gestione separata INPS. Infatti, fermi restando i requisiti reddituali vigenti, è stato diminuito il requisito contributivo d’accesso alle predette prestazioni da tre a un mese. Inoltre è stata aumentata del 100% l’indennità di degenza ospedaliera e di conseguenza anche l’indennità giornaliera di malattia.
Le novità sono derivano dal Decreto tutela lavoro e crisi aziendali (Dl 101/2019, convertito con modificazioni in Legge 128/2019). Tale norma, infatti, ha inserito l’art. 2-bis al D.Lgs. n. 81/2015 (cd. “codice dei contratti”), recante l’ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla Gestione separata INPS. A recepire la novità è stato l’INPS con la Circolare n. 141 del 19 novembre 2019, specificando che la novella si applica dal 5 settembre 2019. Pertanto, gli eventi di malattia e le degenze ospedaliere iniziate precedentemente, anche se ancora in corso alla predetta data, ricadono nell’ambito di applicazione della previgente normativa.
L’indennità di malattia e la degenza ospedaliera, inizialmente limitati al lavoro subordinato, sono stati nel corso del tempo liberalizzati e concessi anche alla compagine dei lavoratori autonomi. Un norma fondamentale in tal contesto è rappresentata dalla cd. “Legge Dini” (L. 335/1995), che ha istituito la Gestione separata INPS. Si tratta di una gestione previdenziale facente capo all’INPS che accorpa tutte quelle categorie di lavoratori che si collocano tra il lavoro subordinato e autonomo, ossia i cd. (“parasubordinati”).
Le nuove tutele, precisa il Dl 101/2019, si applicano a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata, non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione. Dunque, il legislatore ritiene che ne facciano parte le categorie di lavoratori iscritti alla predetta gestione con aliquota contributiva piena.
Come anticipato in premessa, in merito ai requisiti d’accesso alle menzionate tutele, il D.L. n. 101/2019 ha apportato una novità significativa in merito al requisito contributivo. Quindi, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 5 settembre 2019, l’indennità di malattia e di degenza ospedaliera vengono riconosciuti se:
Leggi anche: Gestione separata INPS: come funziona e chi deve iscriversi
L’altra novità riguarda gli importi delle prestazioni in argomento, in quanto la misura dell’indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100%. Ma non solo. L’INPS ha rivalutato di conseguenza anche l’indennità di malattia.
Nello specifico per le degenze iniziate a decorrere dal 5 settembre 2019, l’indennità corrisponde a:
Diversamente, per gli eventi di malattia iniziati a decorrere dal 5 settembre 2019, l’indennità corrisponde esattamente al 50% dei predetti importi, ossia:
Alleghiamo infine la circolare INPS 141/2019 in oggetto.