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di Daniele Bonaddio - 8 Marzo 2019
I lavoratori che hanno avuto vuoti contributivi durante la carriera lavorativa, ovvero periodi senza contribuzione, possono ora accedere al riscatto dei contributi agevolato grazie alla nuova pace contributiva INPS prevista dal Dl 4/2019 (in conversione alla Camera). Infatti, chi non ha periodi contributivi accreditati prima del 31 dicembre 1995, e non sia già titolare di una pensione (qualsiasi sia la gestione si appartenenza), ha la facoltà di aderire al nuovo riscatto contributivo.
Il riscatto agevolato dei contributi previdenziali INPS, previsto solo per il triennio 2019-2021, consente di colmare al massimo 5 anni senza contributi. La misura, che fa il paio con il riscatto della laurea agevolato, è supportata da agevolazioni di tipo fiscale, come la detrazione dell’imposta lorda nella misura del 50%.
Con la Circolare 36 del 5 marzo 2019, che trovate allegata a fondo pagina, l’INPS fornisce tutte le istruzioni in merito e fa sapere che la domanda di pace contributiva può essere già presentata.
La domanda di riscatto dei contributi agevolato è accessibile dal nuovo campo “riscatto periodi scoperti da contribuzione”, raggiungibile dalla sezione “riscatto di periodi contributivi”. In alternativa è possibile servirsi del Contact Center multicanale INPS numero verde 803164 e degli operatori di Patronato.
Ricapitolando quindi l’interessato può presentare la domanda:
Si ricorda, infine, che la domanda – oltre dal diretto interessato – può essere presentata anche dal suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine.
Come previsto dall’articolo 20, comma da 1 a 5 del Dl 4/2019, il riscatto contributivo è rivolto agli iscritti:
Per poter accedere alla pace contributiva, è necessario essere:
Il richiedente può riscattare un periodo massimo di 5 anni, anche non continuativi. Il periodo deve naturalmente collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e deve essere compreso tra la data del primo e dell’ultimo contributo comunque accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative citate dalla disposizione in esame. I periodi da ammettere a riscatto devono comunque essere precedenti alla data del 29 gennaio 2019.
Da notare che non sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo. Quindi, sono esclusi dal riscatto tutti i periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo del versamento contributivo.
L’onere del riscatto dei contributi agevolato è determinato con il meccanismo del calcolo a “percentuale” (articolo 2, comma 5, del D. Lgs 30 aprile 1997, n. 184). In pratica, si applica l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica ove opera il riscatto.
La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati.
Alleghiamo infine la circolare INPS numero 36/2019 in oggetto.