Alla luce dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, l’Assemblea dei Delegati dell’ENPACL, la cassa di previdenza dei Consulenti del lavoro, ha adottato un piano straordinario di misure e aiuti in favore dei CdL iscritti.
In particolare, le delibere – che sono state votate all’unanimità dai rappresentanti di tutte le provincie d’Italia – toccano vari aspetti, tra cui:
- il contributo soggettivo 2020;
- il contributo integrativo 2020;
- la regolarità contributiva;
- le prestazioni assistenziali.
Queste misure si aggiungono a quelle già adottate nel pieno dell’emergenza coronavirus, fra cui il reddito di ultima istanza e la provvidenza straordinaria fino a 10 mila euro per i Cdl contagiati dal Covid-19. Vediamo nel dettaglio tutte le novità.
Contributo soggettivo 2020: le novità per i CdL
La prima importante novità per i CdL riguarda senz’altro la modalità di determinazione del contributo soggettivo 2020. L’ENPACL, sul punto, afferma che – in via eccezionale e solo per l’anno 2020 – il professionista può calcolare l’importo contributivo in sede di dichiarazione, scegliendo tra due opzioni:
- applicazione dell’aliquota del 12% (6% per pensionati e neo iscritti);
- misura fissa di 2.148 euro.
Inoltre, per quanto concerne i Consulenti del Lavoro non pensionati che conseguono un reddito complessivo derivante dalla professione – per l’anno d’imposta 2019 – non superiore a 35.000 euro, vi è un ulteriore vantaggio. Questi ultimi, in pratica, possono chiedere il riconoscimento del 2020 valido in termini figurativi.
Nulla cambia, invece, in merito alle tempistiche di riscossione del contributo soggettivo. Infatti, rimane confermata in quattro rate mensili di pari importo, cadenti il 16 settembre, 16 ottobre, 16 novembre e 16 dicembre 2020.
Contributo integrativo 2020: escluso per chi ha un volume affari basso
Ulteriori novità hanno interessato anche il contributo integrativo 2020. Nello specifico, si tratta dei CdL che – in sede di dichiarazione obbligatoria 2020 – comunicano un volume d’affari IVA complessivo derivante dalla professione di CdL, prodotto nell’anno 2019, fino ad euro 7.800.
Questi ultimi, in particolare, sono esentati dal versamento del contributo integrativo minimo 2020.
Per quanto riguarda la riscossione dell’eccedenza del contributo integrativo, per l’anno 2020, essa è stabilita fino a 16 rate mensili di pari importo, non inferiore a 100 euro, in scadenza il giorno 16 di ogni mese, da settembre 2020 al dicembre 2021.
Regolarità contributiva: prorogato il provvedimento straordinario
Posticipata al 1° marzo 2020 l’entrata in vigore della delibera dall’Assemblea dei Delegati nella riunione del 28 novembre 2019. Si tratta del “Provvedimento straordinario di incentivazione alla regolarità contributiva”.
La proroga è dovuta a causa dell’attuale contesto di crisi economica e di liquidità sofferto dai Consulenti del Lavoro. Una simile situazione, difatti, limita l’adesione alle misure di incentivazione alla regolarizzazione, vanificando l’obiettivo di una regolarizzazione facilitata e generalizzata.
Prestazioni assistenziali: aumentano i fondi
L’attuale situazione ha reso, inoltre, necessario intervenire in maniera urgente anche su misure di natura assistenziale a favore dei Consulenti del Lavoro, nonché delle loro famiglie. Gli stanziamenti al riguardo previsti nel bilancio 2020 sono stati ritenuti insufficienti, in relazione al numero elevato ed imprevisto di potenziali beneficiari.
Pertanto, considerato che l’ENPACL svolge compiti di solidarietà e mutua assistenza, l’importo destinato nel 2020 ad assistenza è stato elevato da 4,0 mln euro a 18,7 mln euro.
Le misure finora descritte s’intendono aggiuntive rispetto a quelle già adottate con il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 6 marzo 2020. Per i CdL aventi residenza, domicilio o sede operativa in uno dei Comuni della ex zona rossa, sono stati sospesi i versamenti contributivi fino al 31 dicembre 2020.
Sospensione dei contributi
In analogia, sono sospese fino al mese di settembre tutte le rateazioni in corso, per riscatto, ricongiunzione e per contribuzioni pregresse. Coloro che intendono, comunque, effettuare il versamento delle rate, devono utilizzare il modello F24, con le seguenti causali e relativi codici:
- “E055”, Contribuzione pregressa;
- “E059”, Ricongiunzione;
- “E060”, Riscatto militare;
- “E061”, Riscatto laurea;
- “E062”, Riscatto praticantato.
Prestiti agevolati
Infine, per agevolare i professionisti nell’attuale fase di crisi di liquidità, l’ENPACL ha favorito l’accesso al credito con finanziamenti di importo fino al 20% del volume d’affari dichiarato all’Ente nel 2019, nel limite di 50.000 euro, ad un tasso agevolato.
La convenzione stipulata con la Banca Popolare di Sondrio, istituto tesoriere dell’Ente, è già operativa. Le richieste possono essere inoltrate in via telematica, collegandosi all’area dei “Servizi on line” presente su sito dell’ENPACL.
Provvidenza straordinarie
Ai Consulenti per i quali fosse stato disposto dalle Autorità sanitarie un periodo di quarantena o isolamento, l’Ente riconosce – con procedura d’urgenza – una provvidenza di 3.000 euro. Tale sussidio è di 10.000 euro nel caso di ricovero in strutture ospedaliere.
La domanda può essere inviata per posta elettronica con apposito modello presente sul sito.
Reddito di ultima istanza
Il reddito di ultima istanza è stato istituito con Decreto Cura Italia (articolo 44 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18). Si tratta di una indennità di 600 euro per il mese di marzo ed è destinata ai lavoratori autonomi e ai professionisti.
L’ENPACL è autorizzato ad anticipare tale indennità, per la quale, alla data del 24 aprile 2020, risultano presentare 10115 domande da parte di altrettanti Consulenti del Lavoro.
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Bonus Baby sitting
Infine, sempre a norma del Decreto Cura Italia, anche l’Enpacl prevede la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting a carico dell’INPS, nel limite massimo di euro 600, in favore dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, al ricorrere delle seguenti condizioni:
- essere genitori di figli (anche in adozione e affido preadottivo) di età non superiore ai 12 anni ovvero di figli, di età superiore, con disabilità in situazione di gravità accertata;
- non essere iscritti all’INPS.
Si precisa che il bonus è a cura direttamente dell’INPS e l’ENPACL fornisce esclusivamente gli elenchi dei richiedenti.
Maggiori informazioni: ENPACL
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