Con la circolare numero 95 del 7 giugno 2016 l’INPS ha fornito i requisiti e le condizioni per l’applicazione dell’esenzione dalla reperibilità per malattia, individuando le patologie che ne danno diritto, a seguito del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2016.
La normativa sulla malattia dei lavoratori subordinati prevede l’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità, ovvero degli orari in cui il lavoratore deve rimanere necessariamente presso il proprio domicilio e rendersi quindi reperibile per una eventuale visita fiscale.
Per il settore privato le fasce orarie di reperibilità vanno dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00. La normativa in materia di rapporto di lavoro, nell’ambito della reperibilità dei lavoratori del settore privato, prevede però le circostanze che danno diritto all’esonero da questo obbligo.
Come stabilito dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2016 sono esclusi dall’obbligo di rispettare le suddette fasce orarie di reperibilità i lavoratori subordinati le cui assenze siano connesse con:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
- stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.
La circolare 95 del 7 giugno 2016 dell’INPS, che andiamo ad allegare in fondo all’articolo fornisce i requisiti e le condizioni per l’applicazione della normativa relativa alle esenzioni e ha in allegato le linee guida per l’individuazione delle patologie che ne danno diritto.
Circolare inps numero 95 del 7 giugno 2016: lista delle patologie che integrano il diritto all’esenzione dalla reperibilità per malattia
- sindromi vascolari acute con interessamento sistemico
- emorragie severe /infarti d’organo
- coagulazione intravascolare disseminata e condizioni di shock – stati vegetativi di qualsiasi etiologia
- insufficienza renale acuta
- insufficienza respiratoria acuta anche su base infettiva (polmoniti e broncopolmoniti severe, ascesso polmonare, sovrainfezioni di bronchiectasie congenite, fibrosi cistica)
- insufficienza miocardica acuta su base elettrica (gravi aritmie acute), ischemica (infarto acuto), meccanica (defaillance acuta di pompa) e versamenti pericardici
- cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto
- gravi infezioni sistemiche fra cui aids conclamato
- intossicazioni acute ad interessamento sistemico anche di natura professionale o infortunistica non inail (arsenico, cianuro, acquaragia, ammoniaca, insetticidi, farmaci, monossido di carbonio, etc.)
- ipertensione liquorale endocranica acuta
- malattie dismetaboliche in fase di scompenso acuto
- malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in tso
- neoplasie maligne, in
- trattamento chirurgico e neoadiuvante
- chemioterapico antiblastico e/o sue complicanze
- trattamento radioterapico
- sindrome maligna da neurolettici
- trapianti di organi vitali
- altre malattie acute con compromissione sistemica (a tipo pancreatite, mediastinite, encefalite, meningite, ect…) per il solo periodo convalescenziale
- quadri sindromici a compromissione severa sistemica secondari a terapie o trattamenti diversi (a tipo trattamento interferonico, trasfusionale)
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MIN. Lavoro DECRETO 11 gennaio 2016 (86,2 KiB, 1.946 hits)
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