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Esodati: istruzioni del Ministero per la quinta salvaguardia

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, contenente la V procedura di salvaguardia per 17000 lavoratori esodati


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di - 22 Aprile 2014

Lo scorso 16 aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, contenente la V procedura di salvaguardia per 17000 lavoratori esodati. Il Ministero del lavoro, con circolare nr. 10 dello scorso 18 aprile 2014, fornisce le istruzioni operative in merito alle procedura per la domanda.

Beneficiari

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. La quota di tali lavoratori è pari a 900.

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. La quota di tali lavoratori è pari a 400.

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. La quota di tali lavoratori è pari a 500.

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. La quota di tali lavoratori è pari a 5200.

e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi
dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 201/2011.

f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorchè al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o
accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1 ° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. La quota di tali lavoratori è pari a 9000.

Presentazione istanze

I lavoratori di cui alle lettere b), c) e d) devono presentare domanda di accesso alla pensione anticipata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale in Gazzetta, vale a dire entro il prossimo 15 giugno 2014 (prorogato al 16).

Per i lavoratori delle lettere b) e c), le istanze devono essere presentate alla DTL innanzi alla quale sono stati sottoscritti gli accordi.

Gli altri lavoratori dovranno presentare domanda alla DTL competente in base alla residenza del lavoratore cessato.

Le istanze, possono essere trasmesse via PEC o per mezzo di raccomandata, anche attraverso i soggetti abilitati (patronati, consulenti del lavoro, commercialisti) e, dovranno contenere oltre alle generalità del lavoratore, gli elementi identificativi dell’azienda o della PA presso la quale ha prestato l’ultimo servizio e, l’esatta individuazione della tipologia in base alla quale si chiede l’accesso al beneficio.

Di seguito il link alla pagina dove potrete trovare il testo della circolare e i moduli per le varie richieste.

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Categories: Leggi, normativa e prassi
Tags: ABC PensioniMinistero del lavoro