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Esonero contributivo alternativo alla CIG Covid-19: indicazioni dall’INPS

Esaminiamo la circolare INPS 24/2021 che recepisce e fornisce indicazioni in merito all'esonero contributivo alternativo alla CIG Covid-19.


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di - 12 Febbraio 2021

L’INPS ha rilasciato la circolare numero 24 del 11 febbraio 2021 con la quale fornisce indicazioni in merito alla possibilità per le aziende che non usufruiscono di ulteriori periodi di Cassa Integrazione Covid-19 di poter beneficiare di un apposito esonero contributivo per gli stessi dipendenti.

La norma recepita dall’INPS, prevista all’articolo 12 del Dl 137/2020 (Decreto Ristori), convertito, con modificazioni, dalla Legge 176/2020, prevede che il datore di lavoro che ha fruito degli ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro nel mese di giugno 2020 può fruire di un esonero sui contributi, indipendentemente dal fatto che i lavoratori in forza nei mesi di effettiva fruizione dell’esonero siano gli stessi che hanno fruito degli ammortizzatori sociali nel mese di giugno 2020.

Vediamo i dettagli.

Cassa integrazione Covid-19

In base al Decreto Ristori i datori di lavoro che hanno già fruito dell’ulteriore periodo di 9 settimane di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga avrebbero potuto fruire di un ulteriore periodo di ammortizzatori sociali pari ad altre 9 settimane.

Contestualmente lo stesso Dl Ristori ha previsto per i suddetti datori di lavoro, la possibilità di ottenere un esonero contributivo per i lavoratori in forza, al posto dell’ulteriore periodo di cassa integrazione covid. Come prevede la norma, l’esonero poteva riguardare anche altri lavoratori, diversi cioè da coloro per i quali erano stati previsti i periodi CIG 9+9 settimane pregressi.

Come precisa l’INPS l’esonero contributivo è alternativo alla CIG, quantomeno in riferimento alla medesima unità produttiva. Pertanto il datore di lavoro, in riferimento alla stessa unità produttiva può fruire o della CIG o dell’esonero dei contributi.

Esonero contributivo alternativo alla CIG covid-19: quanto spetta

L’esonero è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata per il numero delle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e
contributi dovuti all’INAIL.

L’importo dell’esonero dei contributi calcolato in questo modo, deve poi essere riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di 4 settimane. Inoltre questo importo non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.

L’ammontare dell’esonero così determinato costituisce l’importo massimo riconoscibile ai fini dell’agevolazione e può essere fruito, fino al 31 gennaio 2021, per un periodo massimo di quattro
settimane, riparametrato e applicato su base mensile.

Chi può fruire dell’esonero contributivo alternativo alla CIG Covid-19

Possono usufruire dello sgravio i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo, che hanno già fruito interamente delle settimane di Cassa Integrazione pregresse previste dal Decreto Cura Italia e Decreto Rilancio. L’esonero contributivo in oggetto non si applica infine nei confronti della pubblica Amministrazione.

Più nel dettaglio, l’esonero può essere fruito per le stesse matricole INPS per le quali, nella mensilità di giugno 2020, siano state fruite le specifiche tutele di integrazione salariale.

L’INPS specifica che in caso di fusione (sia per unione, che per incorporazione), di due matricole diverse l’esonero, potrà essere fruito dalla società risultante dal processo di unione/incorporazione se l’azienda che procede al suddetto processo ha fruito dei trattamenti di integrazione salariale nel mese di giugno 2020.

Riassumendo quindi, l’esonero contributivo può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati che abbiano fruito dei trattamenti di integrazione salariale nel mese di giugno 2020:

  1. a cui siano già state autorizzate interamente le ulteriori 9 settimane di CIG di cui al Decreto Rilancio;
  2. appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020.

Condizioni di spettanza dell’esonero

Come per gli altri esoneri contributivi, anche in questo caso il datore di lavoro che intende fruire del beneficio deve:

Inoltre l’azienda deve attenersi al blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo previsto dall’articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020.

Cumulo e compatibilità con altri bonus e incentivi

L’esonero in oggetto è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente:

  1. nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta
  2. e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

Come espressamente specificato dall’INPS non è ad esempio cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile di cui alla Legge 205/2017.

Testo della Circolare INPS numero 24 del 11-02-2021

Alleghiamo infine il testo completo in formato PDF della circolare INPS in oggetto.

  Circolare INPS numero 24 del 11-02-2021 (237,4 KiB, 372 hits)

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Tags: Cassa integrazioneINPS