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Home»Leggi, normativa e prassi»Gestione separata INPS non residenti: chiarimenti sull’obbligo contributivo

Gestione separata INPS non residenti: chiarimenti sull’obbligo contributivo

Daniele Bonaddio18 Ottobre 20182 Mins Read
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Precisazioni sull'obbligo contributivo nei confronti di soggetti iscritti presso la Gestione separata INPS ma che svolgono anche altre attività in ambito UE

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Gestione separata INPS non residenti: chiarimenti sull'obbligo contributivo

I lavoratori non residenti iscritti alla Gestione separata INPS che svolgono una o più attività anche in altri Paesi membri dell’Unione Europea, sono assoggettati alla legislazione di un solo Stato. In tali casi, vige il principio di territorialità, ossia si applica la legislazione dello Stato in cui il lavoratore presta la sua attività. Tale regola si applica per i lavoratori, sia dipendenti che autonomi, mentre per gli iscritti alla Gestione separata INPS, come ad esempio le co.co.co., vige il principio secondo il quale si considera assimilabili, dal punto di vista previdenziale, al lavoro subordinato o autonomo.

A darne notizia è l’INPS con la Circolare n. 102 del 16 ottobre 2018. Il documento di prassi indica la corretta applicazione delle norme in materia di legislazione applicabile, di cui al Regolamento (CE) n. 883/2004 e al relativo Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009, in riferimento ai soggetti iscritti alla Gestione separata INPS.

Autonomi gestione separata INPS: determinazione dell’obbligo contributivo

Il lavoratore è assoggettato alla legislazione italiana per l’esercizio di attività che comportano l’iscrizione alla Gestione separata INPS, nei seguenti casi:

  1. se esercita in Italia un’attività subordinata, per la quale è assicurato in Italia, e contemporaneamente esercita in uno o più Stati membri un’altra attività che nel regime previdenziale estero è considerata attività autonoma;
  2. in Italia esercita sia un’attività subordinata sia autonoma e contemporaneamente esercita un’attività autonoma in uno o più Stati membri;
  3. esercita in Italia sia un’attività subordinata che un’attività autonoma e contemporaneamente esercita l’attività di amministratore in uno Stato membro;
  4. in Italia esercita sia un’attività subordinata che professionale, per la quale è iscritto alla Gestione separata, e contemporaneamente esercita un’attività professionale in uno Stato membro;
  5. esercita un’attività subordinata in Italia e contemporaneamente un’attività professionale in uno Stato membro.

Diversamente, il lavoratore è assoggettato unicamente alla legislazione di un altro Stato estero, anche se è esercitata un’attività che in Italia comporta l’iscrizione alla Gestione separata, nei seguenti casi:

  1. lavoratori dipendenti in UE che svolgono contemporaneamente attività di libero professionista con iscrizione alla Gestione separata INPS in Italia.
  2. subordinati in uno Stato membro che svolgono l’attività di amministratore in Italia.

In tale ipotesi il lavoratore deve essere assoggettato alla legislazione estera.

INPS, Circolare n. 102 del 16 ottobre 2018

Alleghiamo in ultimo la Circolare INPS n. 102 del 16 ottobre 2018 per una completa lettura del documento di prassi.

  INPS Circolare 102 del 16 ottobre 2018 (328,8 KiB, 1.772 hits)

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