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Home»Leggi, normativa e prassi»Regolarizzazione lavoratori extracomunitari in nero 2012: codici tributo

Regolarizzazione lavoratori extracomunitari in nero 2012: codici tributo

Massima Di Paolo4 Settembre 20124 Mins Read
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L'Agenzia delle entrate istituisce i codici per la regolarizzazione di lavoratori extracomunitari in nero ex d.lgs. 109/2012.

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emersione lavoro irregolare

L’Agenzia delle entrate, con risoluzione nr. 85/E dello scorso 31 agosto 2012, ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo forfettario dovuto ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo del 16 luglio 2012, n. 109.

Tale decreto, in attuazione della direttiva 2009/52/CE volta a rafforzare la cooperazione tra Stati membri nella lotta contro l’immigrazione illegale, introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Leggi anche: Emersione di lavoratori irregolari, in Gazzetta il decreto

Regolarizzazione lavoratori extracomunitari in nero

In particolare, il decreto prevede delle ipotesi aggravanti in caso di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno sia irregolare (reato già previsto dalla normativa italiana  all’articolo 22, comma 12 del Testo Unico sull’immigrazione) e, nello specifico, nel caso in cui esso sia caratterizzato da “particolare sfruttamento”, ovvero quando:

  • vengano occupati irregolarmente più di tre lavoratori;
  • vengano occupati minori in età non lavorativa;
  • ricorrano le ipotesi di sfruttamento di cui all’articolo 603 bis del codice penale.

Tra le altre cose, il d.lgs. 109/2012, prevede una norma transitoria (l’art. 5), volta a far emergere i rapporti di lavoro irregolari: i datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del decreto occupano irregolarmente da almeno tre mesi lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale (in modo ininterrotto e documentato almeno dal 31 dicembre 2011 o precedentemente), potranno infatti dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione ed avviare una procedura di regolarizzazione.

Presentazione della dichiarazione

La dichiarazione potrà essere presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 con modalità che saranno stabilite con successivo decreto interministeriale, da adottare entro venti giorni dall’entrata in vigore della citata norma.

L’articolo 5, comma 5, del citato decreto, stabilisce che tale la dichiarazione di mersione “e’ presentata previo pagamento, […] di un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore. […]”.

In attuazione del predetto disposto normativo, è stato emanato il decreto del Ministro dell’interno del 29 agosto 2012, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Tale decreto, all’articolo 2, prevede che il pagamento del contributo forfettario sia effettuato esclusivamente tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.

Per consentire il pagamento di tali importi, con l’Agenzia delle entrate istituisce seguenti codici:

  • “REDO” denominato “Datori di lavoro domestico – regolarizzazione extracomunitari – art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 109/2012”;
  • “RESU” denominato “Datori di lavoro subordinato – regolarizzazione extracomunitari – art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 109/2012”.

In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” sono indicati:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”, i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro che effettua il pagamento;
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, in corrispondenza degli “importi a debito versati”:
  • il campo “tipo” è valorizzato con la lettera “R”;
  • campo “elementi identificativi” è valorizzato con il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore. Se tale numero è composto da più di 17 caratteri si riportano solo i primi 17;
  • campo “codice” è valorizzato con il codice tributo;
  • il campo “anno di riferimento” è valorizzato con “2012”, anno per cui si effettua il versamento.

Modello di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi”

Il modello di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” è reperibile oltre che sul sito internet dell’Agenzia delle entrate anche sui siti internet del Ministero dell’interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero per la cooperazione internazionale e l’integrazione e dell’INPS.

I suddetti codici tributo sono operativamente efficaci a decorrere dal 7 settembre 2012.

  D.lgs. nr. 109/2012 (19,6 KiB, 1.031 hits)

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