X

I licenziamenti collettivi dopo la riforma del lavoro

Le modifiche alla disciplina dei licenziamenti collettivi apportate dalla legge nr. 92/2012 o riforma del mercato del lavoro


>> Entra nel nuovo Canale WhatsApp di Lavoro e Diritti

di - 24 Settembre 2012

La legge nr. 92/2012, legge di riforma del mercato del lavoro, modifica in parte la disciplina dei licenziamenti collettivi. Tale  istituto è disciplinato dall’articolo 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223. Come sappiamo le cause che giustificano il ricorso a tale istituto risiedono nella riduzione o trasformazione dell’attività o del lavoro e nella cessazione dell’attività.

L’ipotesi di licenziamento collettivo si verifica nel caso in cui le imprese che occupano più di 15 dipendenti, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendono effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco temporale di 120 giorni nell’unità produttiva oppure in più unità produttive dislocate nella stessa provincia.

La normativa si applica a tutti i licenziamenti che, nel medesimo arco temporale e nello stesso territorio siano riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.

La procedura da seguire è disciplinata dall’articolo 4 della legge n.223 del 1991 che disciplina la procedura per la dichiarazione di mobilità (identica in caso di licenziamenti collettivi). I commi 44 e 45 dell’art. 1 della riforma lavoro, vanno a modificare proprio l’art. 4 L. 223/9, intervengono sulla procedura sindacale che deve seguire il datore di lavoro il quale intenda intimare licenziamenti collettivi, prevedendo:

Il comma 46 invece, va ad adeguare le conseguenze sanzionatorie dei licenziamenti illegittimi o inefficaci, intimati ai singoli lavoratori all’esito della procedura di licenziamento collettivo, al nuovo testo dell’articolo 18 della legge n.300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) introdotto dalla riforma.

Leggi anche: l’articolo 18 dopo la riforma del lavoro

In particolare, si prevede che:

Infine, si prevede che in tali ipotesi, ai fini dell’impugnazione dei licenziamenti, trovino applicazione le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge n. 604 del 1966.

Ciò significa che il licenziamento deve essere impugnato con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, idoneo a manifestare la volontà del lavoratore, entro 60 giorni dalla sua comunicazione per iscritto, e che nei successivi 180 giorni debba essere depositato il ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o debba essere comunicata alla controparte la richiesta del tentativo di conciliazione.

Le news di LavoroeDiritti.com su WhatsApp

ENTRA NEL CANALE

I video di LavoroeDiritti.com su YouTube

ISCRIVITI AL CANALE

Le news di LavoroeDiritti.com su Telegram

ENTRA NEL GRUPPO

Categories: Leggi, normativa e prassi
Tags: LicenziamentoRiforma del Lavoro