L’intelligenza artificiale entra sempre più spesso negli ambienti di lavoro, promettendo di migliorare il benessere dei dipendenti, prevenire situazioni di disagio e favorire una migliore organizzazione aziendale. Ma fino a che punto è possibile utilizzare questi strumenti senza invadere la sfera privata dei lavoratori?
Su questo tema è intervenuto il Garante per la protezione dei dati personali con un provvedimento del 14 maggio 2026, reso noto il 28 maggio, che riguarda una start-up italiana sviluppatrice di un plug-in per le piattaforme di messaggistica aziendale Slack e Teams. Il sistema utilizza l’intelligenza artificiale e l’analisi semantica delle conversazioni per individuare possibili segnali di stress psicologico nei lavoratori che scelgono volontariamente di attivare il servizio.
L’Autorità non ha contestato l’attività svolta dalla società, ma ha lanciato un chiaro avvertimento sui rischi che queste tecnologie possono comportare per la privacy, la dignità e i diritti dei lavoratori.
Come funziona il sistema analizzato dal Garante
Il servizio oggetto dell’istruttoria è stato sviluppato dalla società Myndoor e si integra nelle chat aziendali utilizzate quotidianamente dai dipendenti.
Attraverso modelli di intelligenza artificiale e tecniche di sentiment analysis, il sistema analizza il linguaggio utilizzato nei messaggi per elaborare una valutazione del livello di benessere o stress dell’utente e fornire suggerimenti personalizzati.
Secondo quanto accertato dal Garante, i lavoratori possono decidere liberamente se utilizzare o meno il servizio. Inoltre, il datore di lavoro non può accedere ai contenuti delle conversazioni né conoscere i risultati individuali delle analisi effettuate dall’algoritmo.
La società opera infatti come titolare autonomo del trattamento dei dati, mentre le aziende che acquistano il servizio lo mettono semplicemente a disposizione dei propri dipendenti come strumento di welfare aziendale.
Il problema dei report aggregati sullo stress
L’attenzione del Garante si è concentrata soprattutto sulla possibilità prevista dal servizio di fornire alle aziende report statistici aggregati sul livello di stress rilevato tra i dipendenti che utilizzano il sistema.
Anche se tali report non contengono nominativi e vengono generati solo in presenza di almeno dieci utenti attivi, l’Autorità ha evidenziato il rischio che, in determinate realtà aziendali, possa comunque essere possibile risalire indirettamente ai lavoratori coinvolti o acquisire informazioni sulla loro sfera emotiva.
Per questo motivo il Garante ha invitato la società ad adottare ulteriori misure tecniche e organizzative capaci di impedire qualsiasi forma di accesso, anche indiretto, a dati riguardanti il benessere psicologico dei lavoratori.
Le emozioni dei lavoratori non possono essere monitorate
Nel provvedimento viene richiamato un principio molto importante: il datore di lavoro non può raccogliere o trattare informazioni riguardanti lo stato emotivo, il livello di stress o il benessere psicologico dei propri dipendenti.
Tale limite deriva da diverse fonti normative:
- il GDPR;
- il Codice Privacy;
- lo Statuto dei lavoratori;
- il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (AI Act).
In particolare, il nuovo AI Act vieta l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale destinati a inferire o analizzare le emozioni delle persone nei luoghi di lavoro. Il divieto mira a evitare forme di controllo psicologico dei dipendenti che potrebbero compromettere la loro libertà e dignità.
Secondo il Garante, le informazioni sullo stato emotivo dei lavoratori rientrano infatti tra i dati che il datore di lavoro non può legittimamente conoscere o utilizzare nell’ambito del rapporto di lavoro.
IA e analisi semantica: attenzione agli effetti discriminatori
Il provvedimento contiene anche una riflessione più ampia sui rischi dell’intelligenza artificiale applicata alle risorse umane.
I sistemi basati su modelli linguistici e analisi semantica non si limitano a elaborare dati, ma producono inferenze, cioè deduzioni e valutazioni che possono riguardare aspetti molto delicati della persona.
Il problema è che questi processi non sempre sono trasparenti o facilmente verificabili. In molti casi non è possibile comprendere con precisione come l’algoritmo sia arrivato a una determinata conclusione.
Per il Garante ciò può comportare rischi significativi:
- errori di valutazione;
- risultati poco affidabili;
- amplificazione di pregiudizi e bias;
- possibili discriminazioni nei confronti dei lavoratori;
- lesioni della dignità e dei diritti fondamentali della persona.
Per questo motivo l’Autorità richiama la necessità di garantire trasparenza, spiegabilità degli algoritmi, qualità dei dati utilizzati e un effettivo controllo umano sui processi decisionali supportati dall’intelligenza artificiale.
Cosa cambia per aziende e lavoratori
Il provvedimento non introduce nuovi divieti, ma rappresenta un importante segnale per tutte le aziende che stanno sperimentando strumenti di intelligenza artificiale per la gestione del personale.
Il messaggio del Garante è chiaro: migliorare il benessere organizzativo è un obiettivo legittimo, ma non può trasformarsi in una forma di sorveglianza delle emozioni o dello stato psicologico dei dipendenti.
Le tecnologie basate sull’IA dovranno quindi essere progettate e utilizzate fin dall’origine nel rispetto dei principi di minimizzazione dei dati, privacy by design e tutela della dignità della persona che lavora. In caso contrario, il rischio è quello di oltrepassare il confine tra supporto al lavoratore e controllo invasivo della sua sfera più personale.
Garante Privacy: Provvedimento del 14 maggio 2026 [10255494] (53,2 KiB, 0 hits)
