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Home»Leggi, normativa e prassi»Il DURC non può essere autocertificato

Il DURC non può essere autocertificato

Massima Di Paolo19 Gennaio 20122 Mins Read
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Il DURC, documento unico di regolarità contributiva, non può essere autocertificato in quanto costituisce valutazione di un organo tecnico.

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Il DURC, Documento Unico di regolarità Contributiva, non è un documento  soggetto ad autocertificazione in quanto, lo stesso non consiste nella semplice certificazione dell’effettuazione di una somma a titolo di contribuzione ma una attestazione degli Istituti previdenziali circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.

E’ questo, quanto ribadito nella nota dello scorso 16 gennaio dal Ministero del Lavoro, ressi necessaria ai fini di una corretta interpretazione dell’art 44-bis D.P.R. 445/2000, introdotto dal collegato lavoro L. 183/2010.

L’art 44-bis del DPR 444/2000, dispone che le informazioni relative alla regolarità contributiva  sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai  sensi  dell’articolo  71, dalle  pubbliche  amministrazioni  procedenti,  nel  rispetto   della specifica normativa di settore” .

Tale articolo, continua la nota, non significa che il documento DURC può essere sostituito da una dichiarazione di regolarità contributiva da parte del soggetto interessato. Infatti,oggetto della “certificazione”, come si evince dall’art 40 del DPR sono elementi di fatto oggettivi, riferiti alla persona e che non possono non essere dalla stessa oggetto di sicura conoscenza.

L’art 44-bis del DPR 445/2000, conclude la nota, “stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza intaccare in alcun modo il principio per cui, le valutazioni effettuate da un organismo tecnico (nel caso dall’Istituto  previdenziale o assicuratore o Casse edili) non possono essere sostituite da una autodichiarazione che, non riguarda nè status, ne qualità personali ne su fatti.

Pertanto, il riferimento dell’art 44-bis ad un controllo delle informazione della regolarità contributiva “secondo l’art 71” , va inteso come la possibilità per la P.A. di acquisire un DURC (e non una autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti, possono essere controllati dalla P.A. secondo le modalità previste per il controllo delle autocertificazioni.

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