Anche i lavoratori che hanno iniziato a versare contributi dal 1° gennaio 1996 possono accedere all’isopensione e agli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà. Lo chiarisce l’INPS con la circolare numero 104 del 29 settembre 2026, dedicata ai cosiddetti contributivi puri, ossia gli assicurati senza anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
Per questi lavoratori, tuttavia, non basta verificare l’età e gli anni di contribuzione. Se l’esodo è finalizzato alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata contributiva, bisogna rispettare anche un importo minimo della futura pensione.
La verifica deve essere effettuata già al momento della cessazione del rapporto di lavoro e può limitare la platea dei dipendenti ammessi all’uscita anticipata.
Come funziona l’accompagnamento alla pensione
La circolare riguarda due strumenti:
- l’isopensione prevista dalla legge numero 92 del 2012;
- l’assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà bilaterali.
Queste prestazioni consentono alle aziende, nell’ambito di specifici accordi, di accompagnare il dipendente fino alla prima decorrenza utile della pensione. Dopo la cessazione del rapporto, il lavoratore riceve un assegno temporaneo, mentre il datore di lavoro sostiene sia il costo della prestazione sia quello della contribuzione correlata.
La durata massima è pari a 60 mesi per gli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà e a 48 mesi per l’isopensione. Quest’ultima può arrivare a 84 mesi per le decorrenze entro il 1° dicembre 2026.
Entro tale periodo devono essere raggiunti i requisiti e la decorrenza della pensione, compresa l’eventuale finestra mobile.
INPS: Circolare numero 104 del 29-09-2026 (162,9 KiB, 0 hits)
Quali pensioni si possono raggiungere
Per i contributivi puri l’accompagnamento può essere finalizzato a una delle seguenti prestazioni:
- pensione di vecchiaia con 67 anni e almeno 20 anni di contributi;
- pensione di vecchiaia a 71 anni con almeno cinque anni di contribuzione effettiva;
- pensione anticipata ordinaria con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini o 41 anni e 10 mesi per le donne;
- pensione anticipata contributiva con 64 anni e almeno 20 anni di contribuzione effettiva.
I requisiti devono essere verificati tenendo conto degli adeguamenti alla speranza di vita previsti per l’anno in cui il lavoratore accederà effettivamente alla pensione.
La contribuzione correlata versata dall’azienda durante l’esodo è utile per completare gli anni necessari.
Pensione di vecchiaia e importo minimo
Per la pensione di vecchiaia contributiva non sono sufficienti 67 anni di età e 20 anni di contributi. La prima rata della pensione deve essere almeno pari all’assegno sociale.
Il requisito economico non è invece richiesto per l’accesso alla pensione a 71 anni, per la quale bastano almeno cinque anni di contribuzione effettiva.
Quando l’esodo è finalizzato alla pensione di vecchiaia ordinaria, l’INPS deve verificare che la prestazione di accompagnamento sia almeno pari all’assegno sociale vigente al momento della cessazione del rapporto.
Pensione anticipata contributiva: le soglie
La verifica è più impegnativa per chi punta alla pensione anticipata contributiva, normalmente prevista con almeno 64 anni di età e 20 anni di contribuzione effettiva.
In questo caso la prestazione maturata deve essere almeno pari a:
- tre volte l’assegno sociale per la generalità dei lavoratori;
- 2,8 volte l’assegno sociale per le donne con un figlio;
- 2,6 volte l’assegno sociale per le donne con due o più figli.
Dal 1° gennaio 2030 la soglia ordinaria salirà da tre a 3,2 volte l’assegno sociale. Restano ferme le soglie ridotte riconosciute alle lavoratrici madri.
Come si controlla l’importo soglia
L’assegno sociale viene rivalutato ogni anno, mentre la pensione potrebbe decorrere diversi anni dopo l’inizio dell’esodo. Per evitare una previsione basata su valori futuri non ancora conosciuti, l’INPS effettua il controllo al momento dell’ingresso nel percorso di accompagnamento.
Il calcolo considera:
- i contributi maturati fino alla cessazione del rapporto;
- l’età posseduta dal lavoratore in quella data;
- il relativo coefficiente di trasformazione;
- l’importo dell’assegno sociale vigente nello stesso anno.
Se la prestazione raggiunge la soglia richiesta all’inizio dell’esodo, la condizione si considera rispettata anche in vista del futuro pensionamento.
Il limite che può escludere alcuni lavoratori
Il criterio adottato può risultare penalizzante. Per verificare l’importo minimo si considera soltanto la contribuzione già maturata e non quella correlata che l’azienda verserà negli anni successivi.
Inoltre, viene utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo all’età posseduta al momento della cessazione, generalmente meno favorevole rispetto a quello che sarebbe applicato al momento dell’effettivo pensionamento.
Un lavoratore potrebbe quindi raggiungere entro la fine dell’esodo l’età e gli anni di contribuzione richiesti, ma essere comunque escluso perché l’importo calcolato all’inizio non supera la soglia prevista.
I contributi correlati restano validi per completare l’anzianità contributiva, ma non vengono considerati nella verifica economica effettuata all’ingresso.
Quando non serve controllare l’importo
Nessuna soglia economica è prevista se l’accompagnamento è finalizzato alla pensione anticipata ordinaria.
In questo caso occorre verificare soltanto che il requisito contributivo e la successiva decorrenza della pensione siano raggiungibili entro la durata massima dell’esodo.
Tetto massimo dell’assegno
Per la pensione anticipata contributiva è previsto anche un limite massimo. Fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia, l’importo erogabile non può superare cinque volte il trattamento minimo.
Questo tetto si applica anche alla prestazione di accompagnamento. L’importo dell’assegno viene inoltre cristallizzato e rimane invariato per l’intera durata dell’esodo.
Cosa cambia con le nuove istruzioni INPS
La circolare apre ufficialmente isopensione e assegni straordinari anche ai contributivi puri, ma l’ammissione non è automatica.
Prima della cessazione del rapporto sarà necessaria una verifica individuale della posizione previdenziale, considerando i requisiti futuri, la durata dell’esodo, l’eventuale finestra mobile e soprattutto l’importo maturato alla data dell’uscita.
Proprio il calcolo basato sui soli contributi già versati e su un coefficiente legato a un’età più bassa rappresenta il principale ostacolo per i lavoratori con pensioni future vicine alle soglie minime.
