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di Antonio Maroscia - 18 Giugno 2021
Tabelle assegni familiari 2021: l’INPS ha emanato il Messaggio n° 2331 del 17-06-2021 con il quale ha recepito le ultime novità in materia di ANF. In particolare il messaggio indica, in merito alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, le nuove tabelle assegni familiari con i livelli reddituali e le maggiorazioni degli importi ANF dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021.
Quest’anno, a differenza del passato, l’INPS non ha semplicemente rivalutato le tabelle ANF sulla base delle rivalutazioni ISTAT, ma ha recepito le maggiorazioni degli importi ANF stabilite con il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, all’articolo 5 (maggiorazioni da 37,50 euro a 55 euro a figlio a seconda della composizione della famiglia).
Ricordiamo infatti che l’assegno al nucleo familiare potrà essere richiesto in via transitoria solo fino al 31 dicembre 2021, data del definitivo tramonto del sussidio (tranne proroghe o deroghe), in favore del nuovo assegno unico per i figli. Per gli altri aventi diritto (disoccupati e partite IVA) si potrà procedere a breve con la richiesta dell’Assegno temporaneo figli minori.
Prima di vedere a quanto ammonta la rivalutazione degli assegni e dei livelli reddituali ricordiamo, ancora una volta, che il termine assegni familiari non è propriamente quello giusto; infatti la prestazione prende il nome di assegno per il nucleo familiare abbreviato in ANF. Sono quindi gli assegni per le famiglie dei lavoratori dipendenti, pensionati e assimilati. Gli assegni familiari invece tecnicamente riguardano tutte le categorie escluse dagli assegni al nucleo familiare (es. coloni, mezzadri ecc.).
Gli ANF INPS sono una prestazione a sostegno delle famiglie il cui reddito sia entro certi limiti. Ciò significa che il valore dell’assegno mensile è inversamente proporzionale al reddito del nucleo familiare. Quindi più è alto il reddito e più scende l’assegno (fino a essere nullo) e viceversa.
Il reddito deve inoltre derivare prevalentemente da lavoro dipendente o assimilato oppure da NASpI, CIG o da pensione da lavoro dipendente (almeno il 70% del reddito familiare complessivo).
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Usare la tabella assegni familiari ANF e quindi procedere al calcolo dell’importo spettante è molto semplice:
N.B. nelle tabelle ANF 2021 – 2022 le note delle tabelle dalla n. 11 alla n. 19, riferite ai nuclei con figli, sono state integrate per tenere conto delle maggiorazioni di cui al citato articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021.
Come detto in precedenza le tabelle assegni familiari ANF sono suddivise in base alla tipologia di nucleo familiare, e poi successivamente ogni tabella è suddivisa in base al numero dei componenti il nucleo e agli importi del reddito familiare.
Il reddito del nucleo familiare di riferimento è dato dalla somma dei redditi lordi del richiedente l’ANF e dei familiari che concorrono alla composizione del nucleo. Pertanto, ad esempio, nel caso in cui entrambi i genitori producano reddito, bisogna fare la somma dei due. Inoltre il reddito da lavoro dipendente deve essere almeno il 70% del reddito totale. Quindi se un genitore è dipendente e l’altro è autonomo il reddito complessivo deve essere composto di almeno il 70% da lavoro dipendente e 30% da autonomo.
Il periodo di riferimento invece è quello dell’anno precedente il 1° luglio dell’anno per il quale viene effettuata la richiesta di assegno; per la domanda da presentare entro il 30 giugno 2021 il reddito da usare è quello del 2020 e non varia fino al 30 giugno del 2022.
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L’Art. 5 del Dl 79/2021 riconosce agli aventi diritto all’assegno per il nucleo familiare dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di:
Alla luce delle disposizioni vigenti l’INPS rivaluta i livelli di reddito familiare validi per la definizione del diritto e degli importi degli Assegni Familiari ANF. In fondo a questo articolo trovate le tabelle ANF aggiornate al 1° luglio 2021.
Inoltre, le note di cui alle tabelle dalla n. 11 alla n. 19, riferite ai nuclei con figli, sono state integrate per tenere conto delle maggiorazioni di cui al citato articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021.
I livelli di reddito e le maggiorazioni sono validi per il calcolo degli importi ANF giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali.
Come di consueto gli importi saranno calcolati dall’INPS a seguito di domanda dell’interessato e messi a disposizione del datore di lavoro per l’inserimento in busta paga (o nel cedolino pensione o in NASPi o CIG diretta a seconda dei casi).
Ricordiamo che dal 1° aprile del 2019 la domanda ANF per i lavoratori del settore privato (esclusi gli agricoli a tempo indeterminato) si presenta solo online. Quindi non si può più presentare la domanda cartacea di ANF al proprio datore di lavoro, ma si deve procedere:
Come indicato nel presente messaggio la procedura di richiesta degli ANF 2021 sarà rilasciata a breve fra i servizi nel portale INPS.
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La domanda di ANF assegni familiari va presentata all’INPS che ne calcola l’importo e lo mette a disposizione del datore di lavoro.
Il datore di lavoro riceve quindi la domanda dall’INPS e paga gli assegni familiari direttamente in busta paga sulla base dei dati ricevuti e poi procede con il recupero dall’INPS (tramite DM10).
I dipendenti pubblici continuano ad inoltrare la domanda direttamente alla propria amministrazione ovvero al responsabile del personale.
In alcuni casi è possibile ricevere il pagamento degli ANF direttamente dall’INPS:
Gli assegni familiari vengono pagati direttamente dall’INPS mensilmente nei casi di cui al punto 1 e 2 o semestralmente nei casi indicati ai punti 3, 4 e 5.
Infine ricordiamo che è possibile richiedere gli arretrati ANF fino a 5 anni indietro.
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Alleghiamo infine le tabelle assegni familiari INPS 2021 rilasciate con Messaggio n° 2331 del 17-06-2021 con i livelli reddituali aggiornati e validi per il periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022.