Incentivi fiscali per startup innovative, in Gazzetta il decreto attuativo

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo in materia di incentivi fiscali all'investimento in startup innovative


E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 66 dello scorso 20 marzo il decreto attuativo in materia di incentivi fiscali all’investimento in startup innovative.

Il decreto del 30 gennaio 2014, firmato dal Ministro dell’economia di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, da dunque attuazione (con il benestare dell’Europa), all’art. 29 (Incentivi all’investimento in startup innovative) del d.lg nr. 129/2012 conosciuto a tutti come “decreto crescita 2.0” del governo Monti.

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In pratica, il decreto crescite prevede all’art 29 che per glia anni 2013, 2014, 2015 e 2016, all’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu’ startup innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in startup innovative

Beneficiari

Gli incentivi sono in favore delle persone fisiche e giuridiche che investono nel capitale sociale di imprese “startup innovative” direttamente o attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr).

Agevolazioni

Le agevolazioni, a mente dell’art. 4 del decreto interministeriale consistono in una detrazione di imposta per le persone fisiche pari al 19%  dei conferimenti  rilevanti  effettuati,  per  importo  non superiore a euro 500.000, in ciascun periodo d’imposta.

Per le persone giuridiche,l’importo della deduzione  è pari al 20 per cento dei conferimenti  rilevanti  effettuati,  per  importo  non superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo  d’imposta.

Se l’investimento riguarda le startup a vocazione sociale o startup innovative che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, le percentuali di deduzione sono  rispettivamente, a 25 e 27 per cento.

Le agevolazioni sono  applicabili  a condizione che l’ammontare  complessivo  dei  conferimenti  rilevanti effettuati in  ogni  periodo  d’imposta  non  sia  superiore  a  euro 2.500.000 per ciascuna startup innovativa.

Le agevolazioni non si applicano (art.2 co3):

  • nel caso  di  investimenti  effettuati  tramite  organismi  di investimento collettivo del  risparmio  e  società,  direttamente  o indirettamente, a partecipazione pubblica;
  • nel  caso  di  investimenti  in  startup  innovative  che  si qualifichino come imprese  in  difficoltà o imprese del settore della costruzione navale e  dei  settori del carbone e dell’acciaio;
  • alle startup innovative e agli incubatori  certificati,  agli organismi di investimento  collettivo  del  risparmio,  nonchè alle altre società di capitali che investono prevalentemente in  startup innovative.

L’art 6, delinea i casi di decadenza dal beneficio se entro due anni dall’ottenimento dello stesso, si procede a:

  • cessione – anche parziale – delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati;
  • recesso o esclusione degli investitori;
  • perdita dei requisiti necessari per essere startup

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