Incentivi per l'assunzione di ricercatori e laureati

Pubblicato il DM per gli incentivi per l'assunzione di lavoratori impegnati in attività di ricerca e sviluppo, ricercatori e laureati


E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 21 gennaio, il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 ottobre 2013 relativo agli incentivi per le imprese che assumono lavoratori laureati (laurea magistrale), in possesso del dottorato di ricerca universitario, o che siano impiegati in attività di ricerca e sviluppo.

L’incentivo è sotto forma di credito di imposta ed è rivolto a tutti i soggetti, persona fisica o giuridica titolari di reddito di impresa. Consiste nell’abbattimento massimo del 35% del costo aziendale relativo ai contratti di lavoro stipulati con le categorie di  lavoratori sotto elencati.

I soggetti richiedenti, indipendentemente dal numero delle assunzioni a tempo indeterminato di personale possono fruire del contributo per un ammontare massimo, per ciascun anno, pari a 200 mila euro. Non rileva l’importo del singolo contratto.

L’agevolazione spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in caso di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a indeterminato, per un periodo massimo di dodici mesi a partire dalla data di assunzione di una delle seguenti categorie di lavoratori:

  • personale in possesso di un dottorato di ricerca universitarioconseguito presso una università italiana o estera se riconosciutoequipollente in base alla legislazione vigente in materia;
  • personale in possesso di laurea magistrale  in  discipline  in ambito tecnico o scientifico, di cui all’Allegato 2 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge il 7 agosto 2012,  n.  134, purchè impiegate in attività di Ricerca e Sviluppo.

Per  le  imprese  start-up  innovative  e  per  gli  incubatori certificati di imprese, di  cui  all’art.  25  del  decreto-legge  18 ottobre 2012, n. 179, convertito è agevolabile  anche  il  costo  aziendale relativo alle assunzioni a tempo  indeterminato  effettuate  mediante contratto di apprendistato per un  periodo  non  superiore ai dodici mesi.

Per l’anno 2012 è agevolabile il costo aziendale sostenuto per le  assunzioni  o trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a  tempo indeterminato, effettuate a partire  dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Per gli  anni successivi  sono  agevolabili  i  costi  sostenuti a  partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Richiesta dell’incentivo

Il decreto Ministeriale dispone che la richiesta debba essere fatta tramite procedura telematica. C’è però una pecca: tale procedura non è stata ancora attivata sul sito del Ministero dello sviluppo economico, pertanto, ad oggi non è ancora possibile usufruire di questo incentivo!!

Aspettiamo un decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico, con il quale saranno definiti i contenuti della domanda di accesso all’agevolazione e la relativa procedura.

Modalità di fruizione del credito d’imposta

Il contributo sotto forma di credito d’imposta, non concorre alla formazione del reddito, ne’ viene calcolato sulla base  imponibile  dell’imposta regionale sulle attività. Inoltre, l’importo dell’incentivo può essere utilizzato in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso  i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia  delle  entrate.

Cause di decadenza dal diritto al contributo

Sono causa di decadenza dal beneficio:

  • la riduzione  o  il  mantenimento,  nei  tre  anni  successivi all’assunzione per la quale si fruisce  del  contributo, ovvero due anni nel caso di piccole e  medie  imprese, del  numero  totale  dei dipendenti  a  tempo  indeterminato,  al  netto  dei   pensionamenti, indicato nel bilancio presentato  nel  periodo  d’imposta  precedente all’applicazione del beneficio fiscale;
  • la mancata conservazione dei nuovi  posti  di  lavoro per un periodo minimo di tre anni, ovvero due nel caso di piccole e medie imprese;
  • la  delocalizzazione  della  propria  attività, realizzata dall’impresa beneficiaria, successivamente all’11 agosto 2012, in  un paese non appartenente all’Area Economica Europea, con  la  riduzione delle attività produttive in  Italia  nei  tre  anni  successivi  al periodo di imposta in cui ha fruito del contributo;
  • l’accertamento definitivo di violazioni non formali  sia  alla normativa fiscale che a quella  contributiva  in  materia  di  lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di  importo  non inferiore a 5.000 euro, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;
  • i casi in cui siano  emanati  provvedimenti  definitivi  della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

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