Adeguate, per il biennio 2019-2020, le prestazioni economiche INAIL per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industria, marittimo, agricoltura e medico. L’aggiornamento, in particolare, si è reso necessario per effetto della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo stimata dall’ISTAT, pari all’1,1% nel 2019. Quindi, con Determina del Presidente INAIL n. 201 del 12 giugno 2019, il Ministero del Lavoro ha approvata con tre D.M. del 2 agosto 2019 (una per ciascun settore) l’adeguamento delle predette prestazioni. L’aggiornamento decorre dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020.
I nuovi importi sono stati forniti dall’INAIL nella Circolare n. 30 dell’8 novembre 2019. Nel documento di prassi, in particolare, vengono forniti:
- i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni;
- i riferimenti retributivi per procedere alla riliquidazione delle prestazioni in corso;
- gli indirizzi operativi alle Strutture territoriali ai fini della riliquidazione
Indennità INAIL per infortunio e malattia professionale: la rivalutazione
Come di consueto, l’INAIL ha proceduto alla rivalutazione annuale, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte:
- ai mutilati;
- agli invalidi del lavoro.
L’aggiornamento ha tenuto conto della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT intervenuta rispetto all’anno precedente, pari all’1,1% per l’anno 2019.
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Rendite per inabilità permanente
Partendo dalle rendite per inabilità permanente, in sede di prima liquidazione le misure retributive da prendere a riferimento sono i seguenti:
- settore industriale: 78,83 euro (retribuzione giornaliera), 16.554,30 euro (retribuzione annua minima), 30.743,70 euro (retribuzione annua massima);
- marittimo: 78,83 euro (retribuzione giornaliera), 16.554,30 euro (retribuzione annua minima). La retribuzione massima dei comandanti e capi macchinisti, primi ufficiali di coperta e di macchina e altri ufficiali è pari rispettivamente a 44.270,93 euro, 37.507,31 euro e 34.125,51 euro;
- agricolo: 24.981,61 euro (retribuzione convenzionale annua);
- medico: 61.385,80 euro (retribuzione convenzionale annua).
Assegno una tantum in caso di morte
L’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di:
- 1000 euro nei settori industriale e agricolo;
- 385,80 euro nel settore medico.
In quest’ultimo settore, l’assegno una tantum è rapportato alle seguenti percentuali:
- 1/3 della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti;
- 1/4 nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;
- 1/6 negli altri casi.
Per quanto concerne, invece, l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura i riferimenti retributivi sono i seguenti:
- 43,35 euro per i lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato;
- 48,74 euro per i lavoratori autonomi.
Importi assegni continuativi mensili
Con riferimento invece agli assegni continuativi, gli importi si differenziano in base al settore di appartenenza (industriale o agricolo) e in funzione della percentuale di inabilità. Nello specifico, l’assegno continuativo mensile è pari a:
- 305,82 euro (settore industriale) e 383,06 euro (settore agricolo) per inabilità che vanno dal 50% al 59%;
- 429,07 euro (settore industriale) e 534,53 euro (settore agricolo) per inabilità che vanno dal 60% al 79%;
- 796,64 euro (settore industriale) e 917,69 euro (settore agricolo) per inabilità che vanno dal 80% al 89%;
- 227,32 euro (settore industriale) e 1.300,82 euro (settore agricolo) per inabilità che vanno dal 90% al 100%;
- 773,06 euro (settore industriale) e 1.845,93 euro (settore agricolo) per inabilità pari al 100% più assistenza personale continuativa.
Comunicazione riliquidazione
Come ogni anno, l’INAIL invia agli interessati la comunicazione concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con l’indicazione del relativo conguaglio. A tal fine, l’Istituto assicuratore si servirà dei modelli “170/I” e “171/I”. Tali modelli, tra l’altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle “quote integrative” e delle “rendite a superstiti”.
Infine, si segnala che in caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare – entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei predetti modelli – i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.
Circolare Inail n. 30 dell’8 novembre 2019
Alleghiamo infine il testo della circolare in oggetto.

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