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Inps: circolare esplicativa sulla sanatoria per immigrati irregolari 2012

Circolare esplicativa Inps sul versamento del contributo e sulla compilazione della dichiarazione di emersione di lavoro irregolare ex art 5 d.lgs.n.109/2012


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di - 17 Settembre 2012

L’Inps, con circolare nr. 113 dello scorso 14 settembre, fornisce istruzioni in merito alle modalità per la corretta applicazione da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati all’emersione, dal versamento del contributo forfetario alla compilazione della dichiarazione di emersione.

Come ricorderete, l’articolo 5 del decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012, prevede una disposizione transitoria, volta a far emergere i rapporti di lavoro irregolari stabilendo che: i datori di lavoro i quali, alla data del 9 agosto 2012, hanno occupato irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno 3 mesi lavoratori, cittadini di paesi non appartenenti alla Comunità Europea presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto e documentato almeno dal 31 dicembre 2011, possono dichiarare, dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione con modalità informatiche, previo  versamento di un contributo forfetario pari a € 1000,00

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Il versamento del contributo forfetario di 1.000 euro (non ripetibile) per ciascun lavoratore deve essere effettuato prima della presentazione della dichiarazione di emersione, con modello di pagamento dell’Agenzia delle Entrate “F24”, secondo i codici predisposti dall’Agenzia delle entrate.

Il contributo forfetario non sarà rimborsato in caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa (comma 5, art. 2, decreto interministeriale 9 agosto 2012)

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Destinatari

a)   Datori di lavoro

b)   Lavoratori

La dichiarazione di emersione può essere presentata esclusivamente per lavoratori extracomunitari che, alla data del 9 agosto 2012, erano occupati irregolarmente da almeno tre mesi e continuano ad essere occupati al momento della domanda e che siano presenti sul territorio nazionale ininterrottamente almeno alla data del 31 dicembre 2011.

Sono esclusi dalla regolarizzazione i lavoratori  subordinati a tempo determinato e indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale, ad eccezione dei lavoratori del settore domestico di sostegno al bisogno familiare per il quale sono ammessi i rapporti  di lavoro a tempo  determinato e indeterminato con orario di lavoro non inferiore alle 20 ore settimanali.

Limiti reddituali del datore

Nel caso di  presentazione della dichiarazione di emersione di un lavoratore straniero addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, i limiti di reddito del datore di lavoro sono i seguenti:

Nel caso di presentazione della dichiarazione di emersione da parte di un datore di lavoro non domestico, persona fisica, ente o società i limiti di reddito ai sensi dell’art. 3 comma 1 del decreto interministeriale del 29 agosto 2012 non possono essere inferiori a 30.000 euro annui.

Regolarizzazione contributiva

La conclusione del procedimento di emersione è subordinata alla regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi ed è fatto salvo l’obbligo di regolarizzazione delle somme dovute per l’intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi.

Ai sensi di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 109 del 2012, i datori di lavoro sono tenuti a denunciare all’INPS e all’INAIL i lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione secondo le modalità che saranno di seguito specificate e provvedere al conseguente pagamento dei contributi.

Diversi sono gli adempimenti che i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare nei confronti degli Enti Previdenziali a seconda del lavoratore da regolarizzare.

DICHIARAZIONE DI EMERSIONE PRESENTATA DA DATORE DI LAVORO DOMESTICO

a)   Iscrizione provvisoria del rapporto di lavoro domestico

A seguito della presentazione della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione (Mod. EM-DOM), l’INPS provvederà all’iscrizione d’ufficio del rapporto di lavoro domestico, nell’archivio LAV DOM, attribuendo un codice provvisorio, contraddistinto dai numeri iniziali  8912.

I dati registrati saranno quelli inseriti nella dichiarazione presentata. Non essendo esplicitamente dichiarata la retribuzione, sarà preso a riferimento il minimo contrattuale corrispondente al livello dichiarato. Inoltre, poiché nel rispetto di quanto disposto dal comma 2, art.4 del decreto interministeriale 29 agosto 2012, il datore di lavoro si è impegnato nella dichiarazione ad erogare una  retribuzione convenuta non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale – per l’anno 2012 di € 429,00 mensili –  nel caso in cui il minimo contrattuale, per le ore lavorate indicate, non raggiungesse detto importo, la retribuzione oraria sarà determinata in modo da rispettare detto minimo.

L’Istituto provvederà, appena iscritto il rapporto di lavoro, all’invio al recapito del datore di lavoro dei Mav per il pagamento dei contributi.

All’atto della convocazione presso lo sportello unico per l’immigrazione, per dimostrare la regolarità contributiva, il datore di lavoro dovrà quindi esibire i MAV regolarmente quietanzati.

La sottoscrizione del contratto di soggiorno assolve anche l’obbligo di comunicazione di assunzione e pertanto dalla data di inizio del rapporto di lavoro ivi indicata, l’INPS provvederà all’iscrizione definitiva del rapporto di lavoro, rilasciando un nuovo codice e cessando d’ufficio il rapporto di lavoro iscritto provvisoriamente.

c)  Regolarizzazione di periodi antecedenti il 9 maggio 2012.

Nel caso in cui il datore di lavoro intenda comunicare l’inizio della prestazione lavorativa  con data antecedente al 9 maggio 2012, potrà farlo, durante il periodo di iscrizione provvisoria, variando la data inizio o dal sito www.inps.it, o telefonando al Contact Center 803.164.

Dichiarazione di emersione presentante da aziende agricole e non

a) Presentazione e compilazione del flusso Uniemens da parte delle aziende non agricole

I datori di lavoro, sia quelli già in possesso di una posizione contributiva presso l’INPS sia quelli che non ne risultino già titolari, ai fini della regolarizzazione in parola dovranno richiedere l’apertura di una apposita posizione che verrà contraddistinta dal codice di autorizzazione “5W“ avente il significato di” Posizione contributiva riferita a personale oggetto di emersione ai sensi dell’art 5 del D.lgs. n.109/2012” .

Al ricevimento della posizione aziendale i datori di lavoro dovranno provvedere all’invio dei flussi Uniemens per i periodi oggetto di emersione relativi ai lavoratori da regolarizzare e al pagamento tramite modello F24 (causale DM10) dei relativi contributi senza aggravio di somme aggiuntive.

Copia delle denunce mensili Uniemens, prelevate dal rendiconto individuale del lavoratore, per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione, dovranno essere presentate dal datore di lavoro al momento della convocazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione.

b) Presentazione e compilazione del flusso DMAG da parte delle aziende agricole

I datori di lavoro agricolo, già in possesso di una posizione contributiva presso l’INPS, dovranno provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori oggetto di emersione inviando il flusso DMAG principale e/o di variazione trasmesso all’Istituto secondo le consuete modalità.

I datori di lavoro, invece, che non siano già titolari di una posizione contributiva dovranno preliminarmente procedere ad una richiesta di apertura di una posizione con relativo codice CIDA.

Regolarità contributiva

Il datore di lavoro, all’atto della stipula del contratto di soggiorno dovrà attestare, tra le altre cose, il corretto versamento dei contributi dovuti per i rapporti di lavoro emersi a partire dalla decorrenza del rapporto di lavoro oggetto di emersione avviato in data più remota e fino alla data di stipula del contratto e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi.

La correntezza dei versamenti contributivi saranno attestate mediante il DURC per le aziende non agricole ed il certificato di regolarità per le aziende agricole. In quest’ultimo documento verrà attestata anche la regolarità della denuncia dei lavoratori per i periodi successivi a quelli riportati nel DMAG di variazione

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Categories: Leggi, normativa e prassi
Tags: INPSlavoro neromigranti

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