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Inps: permessi e concedi per assistenza disabili, ulteriori precisazioni

Ulteriori precisazioni Inps sulla nuova normativa in materia di permessi e congedi per assistenza disabili.


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di - 14 Marzo 2012

L’Inps, con la circolare n. 32 del 6 marzo 2012, fornisce alcune istruzioni operative in merito al congedo straordinario per l’assistenza a familiari portatori di handicap. a seguito della riforma introdotta dagli articoli 3, 4, e 6  del D.L.vo n. 119/2011.

In sostanza, in merito al Prolungamento del congedo parentale al Congedo straordinario, ai Permessi per l’assistenza a più persone disabili in situazione di gravità e ai Documentazione necessaria in caso di distanza dalla residenza della persona da assistere superiore a 150 km, è ribadito quanto già definito nella circolare n. 1 del 3 febbraio 2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, di cui abbiamo parlato qualche giorno fa.

La circolare Inps, fornisce ulteriori precisazioni in relazione ai requisiti oggetti per il riconoscimento di permessi e del congedo straordinario

La nuova normativa (art. 3, comma 1, lett. a ed art. 4, comma 1, lett. b del decreto legislativo n. 119/2011), nel ribadire l’assenza di ricovero a tempo pieno della persona disabile in situazione di gravità quale presupposto per la concessione sia dei permessi ex lege 104/92 sia del congedo straordinario, introduce alcune eccezioni:

Si ribadisce che per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

A titolo esemplificativo, tenuto conto anche di quanto normativamente previsto per i permessi ex lege 104/92, la circolare inps elenca alcune ipotesi che fanno eccezione al requisito della assenza del ricovero a tempo pieno sia per quanto concerne i suddetti permessi (prolungamento del congedo parentale, riposi orari, permessi giornalieri) sia relativamente al congedo straordinario:

Al fine di agevolare l’assistenza della persona disabile, il requisito della convivenza, richiesto per la fruizione del congedo straordinario, sarà accertato d’ufficio previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea (vedi iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art.32 D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. In alternativa all’indicazione degli elementi di cui sopra, l’interessato ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Campo d’applicazione

Dovranno essere riesaminate, tenendo conto delle novità introdotte e illustrate dal d.lgs 119/2011, le istanze pervenute prima della entrata in vigore della norma (11 agosto 2011) e ancora in fase di istruttoria, nonché i provvedimenti già adottati relativamente ai benefici fruiti a partire dall’11 agosto 2011.

In particolare, per quanto concerne il congedo straordinario, si dovranno riesaminare le domande pervenute da genitori, figli e fratelli di soggetti disabili in situazione di gravità nonché quelle presentate da un familiare diverso da quello già titolare dei permessi ex lege 104/92 (a meno che non si tratti dei genitori) per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità in situazione di gravità.

Relativamente ai permessi ex lege 104/92, si dovranno riesaminare le domande relative a parenti e affini di secondo o terzo grado dei soggetti disabili in situazione di gravità per l’assistenza a più soggetti, nonché quelle presentate da un familiare diverso da quello già titolare del congedo straordinario (a meno che non si tratti dei genitori) per l’assistenza allo stesso soggetto disabile in situazione di gravità.

Accertamento delle condizioni

Come evidenziato nella circolare Inps n. 155/2010, il lavoratore decade dal diritto a fruire dei tre giorni di permessi mensili qualora il datore di lavoro o l’Inps accertino l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dello stesso diritto (comma 7 bis dell’art. 33 della legge n. 104/1992).

Il richiedente i permessi o il congedo si impegna, a comunicare entro 30 giorni dall’avvenuto cambiamento, le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni accertate d’ufficio al momento della richiesta o contenute in dichiarazioni sostitutive prodotte dallo stesso, indicando in tal caso gli elementi necessari per il reperimento delle variazioni, ovvero producendo una nuova dichiarazione sostitutiva.

L’INPS, anche annualmente, provvederà alla verifica a campione delle situazioni dichiarate dai lavoratori richiedenti i permessi in argomento.

Sono in corso di aggiornamento le procedure informatiche che terranno conto delle innovazioni introdotte e le specifiche istruzioni per gli operatori sul territorio saranno comunicate tramite gli usuali canali di messaggistica interna all’Istituto. Circolare Inps nr. 32 del 6 marzo 2012

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Categories: Leggi, normativa e prassi
Tags: disabilitàINPSlegge 104permessi e congedi