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INPS: regime contributivo agevolato per artigiani e commercianti

Circolare INPS sul regime contributivo agevolato per artigiani e commercianti aderenti al nuovo regime dei minimi 2015 previsto legge di stabilità 2015


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di - 11 Febbraio 2015

Con la circolare numero 29 del 10 febbraio l’INPS ha rilasciato i primi chiarimenti circa la gestione previdenziale degli artigiani e dei commercianti aderenti al nuovo regime dei minimi 2015 e al regime contributivo agevolato, introdotti dalla legge di stabilità 2015.

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero la legge di stabilità 2015, all’art. 1, commi 76-84, ha introdotto un regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni previste ai precedenti commi 54 ss., ossia i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario o nuovo regime dei minimi 2015.

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Soggetti interessati, calcolo e accredito della contribuzione dovuta

I destinatari del regime contributivo agevolato sono i soggetti di cui al comma 54 della Legge di Stabilità 2015, esercenti attività d’impresa, quindi, nel caso specifico, gli interessati alla presente circolare sono gli obbligati all’iscrizione alla gestione INPS Artigiani e Commercianti.

Questi soggetti, ove abbiano aderito al regime fiscale agevolato, possono scegliere anche di beneficiare delle agevolazioni di carattere previdenziale.

Il regime agevolato, ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente a domanda da presentare telematicamente all’INPS. Prevede che la contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti avvenga in percentuale rispetto al reddito forfetario, come definito dall’Agenzia delle Entrate, senza applicazione del livello minimo imponibile. Pertanto il contribuente non è obbligato a versare la c.d. quota fissa ed i versamenti saranno effettuati in acconto e a saldo, alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Inoltre, prosegue l’INPS, alle scadenze previste per il pagamento degli acconti, i soggetti obbligati provvederanno anche al versamento della contribuzione di maternità, che è pari ad € 7,44 annui e che verrà corrisposta in due rate uguali pari ad € 3,72.

Per quanto riguarda l’accreditamento dei contributi, utili ai fini della pensione, questi avverranno in proporzione a quanto versato. Quindi, se la contribuzione non agevolata equivale a 12 mesi di contributi versati, nel caso di versamento di un contributo agevolato, e quindi inferiore a quello corrispondente al minimale (valido per la contribuzione non agevolata), i mesi accreditati saranno proporzionalmente ridotti.

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Esclusione dai benefici previsti per particolari categorie

Sono esclusi dalla contribuzione agevolata:

Modalità e termini di adesione al regime contributivo agevolato

L’accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente deve presentare telematicamente all’INPS.

Modalità di uscita dal regime agevolato e relativa decorrenza

Il regime previdenziale agevolato cessa di avere effetto a decorrere dall’anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti stabiliti per l’accesso.

L’uscita dal regime agevolato si può verificare, pertanto, in tre ipotesi:

Nei primi due casi il regime ordinario verrà ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita. Con successivo messaggio verrà comunicato il rilascio dell’applicazione per la dichiarazione di recesso dal regime agevolato, da compilarsi online tramite accesso al Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti. Nel terzo caso il regime ordinario verrà imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.

Per maggiori informazioni consigliamo la lettura della Circolare in cui sono presenti anche i relativi allegati.

Link: Circolare INPS numero 29 del 10-02-2015

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Categories: Leggi, normativa e prassi
Tags: Contributi previdenzialiINPSLegge di Bilancio 2024Regime Forfettario