La Direzione generale per l’Attività ispettiva, in data 11 aprile 2016, fornisce le risposte a tre nuovi quesiti, per il momento ci soffermiamo sull’interpello numero 13/2016 richiesto dall’Assaereo riguardo alla disciplina dei congedi parentali.
L’Assaereo, Associazione Nazionale Vettori e Operatori del Trasporto Aereo, ha avanzato istanza d’interpello al fine di conoscere il parere della Direzione generale per l’Attività Ispettiva circa la corretta interpretazione della disciplina dei congedi parentali di cui all’art. 32, D. Lgs. n. 151/2001, così come modificato dal D. Lgs. n. 80, recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in vigore dal 25 giugno 2015 in attuazione del Jobs Act.
In particolare l’Assaereo chiede se, a seguito dell’entrata in vigore del suddetto Decreto Legislativo numero 80/2015 che prevede per la richiesta di congedo un periodo di preavviso non inferiore a cinque giorni, possano continuare a ritenersi operative le regole fissate dal CCNL formatosi sulla vecchia normativa, anche con rifermento al periodo di preavviso previgente, fissato nel termine non inferiore ai 15 giorni.
Nell’interpello si pone inoltre la questione relativa alla possibilità per il datore di lavoro, anche in
presenza di una richiesta del lavoratore nel rispetto del termine minimo di preavviso, di disporre una
diversa collocazione temporale di fruizione del congedo in ragione di comprovate esigenze di
funzionalità organizzativa.
Fatte le dovute premesse la Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro chiarisce che in risposta al primo quesito, si può ritenere che le clausole della contrattazione collettiva già vigenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80/2015 continuano ad essere efficaci anche in relazione alla individuazione dei termini di preavviso nella stessa previsti.
Per quanto concerne il secondo quesito, il Ministero afferma che va osservato che la giurisprudenza di
legittimità qualifica il diritto alla fruizione del congedo in termini di diritto potestativo, in relazione al quale vige l’unico onere del rispetto del preavviso (cfr. Cass. 16 giugno 2008, n. 16207). Resta comunque ferma la possibilità – così come rappresentato con risposte ad interpello n. 31/2010 e n. 1/2012 in relazione ai permessi ex L. n. 104/1992 – di disciplinare la fruizione dei congedi attraverso accordi da prendere anche a cadenza mensile con i richiedenti o con le loro rappresentanze aziendali, volti a contemperare la necessità di buon andamento dell’attività imprenditoriale con il diritto alla cura della famiglia.
Interpello 13-2016 sulla disciplina dei congedi parentali
Interpello numero 13/2016 del 11/04/2016 (158,4 KiB, 1.223 hits)
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