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Home»Leggi, normativa e prassi»Jobs Act, l'articolo 18 dopo il nuovo emendamento

Jobs Act, l'articolo 18 dopo il nuovo emendamento

Antonio Maroscia19 Novembre 20143 Mins Read
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Il testo dell'emendamento al Jobs Act sul superamento di gran parte delle tutele reali di reintegra previste dall'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori

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Correttivo Jobs Act
Correttivo Jobs Act

La Commissione Lavoro della Camera ha approvato ieri un importante emendamento al Jobs Act, ovvero al disegno di legge delega di riforma del lavoro, già approvato come ricorderete lo scorso 9 ottobre al Senato.

Leggi anche: Jobs Act, il Governo ha avuto la fiducia al Senato, ecco il testo

Si tratta di un emendamento molto importante in quanto va a mettere nero su bianco le intenzioni del Governo Renzi sulle modifiche, o meglio sul superamento di gran parte delle tutele di reintegra, previste dall’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, L. 300/1970, per i nuovi contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti.

In pratica con questa nuova formulazione, approvata per ora in commissione lavoro alla Camera, che dovrà quindi passare alla votazione prima in aula alla Camera e poi in aula al Senato, scompare la tutela della reintegra per i licenziamenti per motivi economici, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio.

Il diritto alla reintegrazione sarà quindi limitata ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato. In pratica la tutela reale piena della reintegra rimane per i licenziamenti nulli, ad esempio il licenziamento del genitore entro 1 anno di vita del neonato o del coniuge entro 1 anno dal matrimonio, in questo caso oltre alla reintegra vi sarà anche il risarcimento previsto dalla Riforma Fornero L. 92/2012.

La tutela reale rimarrà come allo stato attuale per i licenziamenti discriminatori, ad esempio i licenziamenti avvenuti per il credo religioso di un lavoratore, oppure perchè si è iscritti ad un determinato sindacato ecc.

Per i licenziamenti disciplinari si stà pensando, anche se non viene palesato nell’emendamento, di modificare l’attuale normativa, regolata dalla L. 300/1970 così come modificata dalla L. 92/2012. Allo stato attuale vi è la reintegrazione del lavoratore licenziato per motivi disciplinari:

  • quando al termine del processo viene rilevato che il fatto non sussiste (es. il lavoratore licenziato perchè rubava in azienda e poi viene accertato che non era lui a rubare);
  • oppure quando il lavoratore viene licenziato per motivi disciplinari e invece il CCNL prevede in quel caso solo una una sospensione o altra sanzione disciplinare.

L’emendamento prevede infine di delegare il Governo a modificare i termini certi per l’impugnazione del licenziamento.

Il testo dell’emendamento al testo approvato in Senato, a prima firma on. Maria Luisa Gnecchi (PD)

Al comma 7, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l’impugnazione del licenziamento;.

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