Il 19 dicembre 2012, la Camera ha approvato in via definitiva il Disegno di legge n. 3270 in materia di professioni senza albo non regolamentate. Una legge tanto attesa che riguarda moltissime professioni non organizzate in albi o ordini: tributaristi, amministratori di condominio, professioni sanitarie, consulenti fiscali, fisioterapisti e molti altri ancora.
La legge dà una definizione di “professione non organizzata in ordini o collegi”, intendendo come tale:
l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche norme di legge.
Professioni senza albo non regolamentate
Si introduce il principio della libera professione (comma 4 art.1) secondo il quale, “L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.
Inoltre, è prevista la libertà di scelta sull’esercizio della professione in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.
L’art 2 del disegno di legge, tratta delle “Associazioni professionali”
1. Coloro che esercitano la professione possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
Alle associazioni professionali è lasciata la facoltà di promuovere, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell’articolo 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilando sulla condotta professionale degli associati e stabilendo le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.
Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’articolo 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.
Alle associazioni sono vietati l’adozione e l’uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.
Forme aggregate delle associazioni (Art 3)
Le associazioni possono costituire forme aggregative che rappresentano le associazioni aderenti, agiscono in piena indipendenza ed imparzialità e sono soggetti autonomi rispetto alle associazioni professionali che le compongono, con funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali.
Le associazioni professionali e le forme aggregative delle associazioni possono pubblicare nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità (art. 4).
Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all’articolo 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Il rappresentante legale dell’associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web.
Autoregolamentazione volontaria (art. 6)
La legge promuove l’autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell’attività dei soggetti che esercitano le professioni anche indipendentemente dall’adesione degli stessi ad una delle associazioni .
La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.
Sistema di attestazione (art.7)
Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un’attestazione relativa:
- alla regolare iscrizione del professionista all’associazione;
- ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;
- agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione;
- alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’articolo 2, comma 4;
- all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
- all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.
Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della legge.
La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell’associazione o il rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell’articolo 27 del codice del consumo.
Segui gli aggiornamenti su Google News!
Segui Lavoro e Diritti su WhatsApp, Facebook, YouTube o via email