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Home»Leggi, normativa e prassi»La sigaretta elettronica nei luoghi di lavoro, parere del Ministero

La sigaretta elettronica nei luoghi di lavoro, parere del Ministero

Antonio Maroscia7 Novembre 20132 Mins Read
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Interpello al Ministero del Lavoro in merito all'utilizzo della sigaretta elettronica nei luoghi di lavoro

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Sigaretta elettronica nei luoghi di lavoro
Sigaretta elettronica nei luoghi di lavoro

La Commissione per gli Interpelli presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con interpello 15/2013 del 24/10/2013 ha fornito un importante chiarimento in merito all’utilizzo della sigaretta elettronica nei luoghi di lavoro.

L’interpello avanzato dall’ABI, Associazione Bancaria Italiana, intendeva avere un parere qualificato direttamente dal Ministero del Lavoro in merito all’estensione della normativa sul divieto di fumo di cui alla L. 3/2003 anche alle sigarette elettroniche.

In particolare l’ABI richiede se, alla luce delle informazioni scientifiche disponibili secondo cui le sigarette elettroniche con nicotina presentano potenziali livelli di assunzione per i quali non è possibile escludere rischi per la salute, il divieto di fumo, di cui alla legge n. 3/2003 debba essere esteso anche a tali dispositivi elettronici considerato che le sigarette elettroniche risultano essere dispositivi elettronici attraverso cui possono essere assunte dosi variabili di nicotina.

La sigaretta elettronica – premette la Commissione – è da considerare, secondo le recenti classificazioni, “un articolo” con cartucce sostituibili contenenti miscele di sostanze, tra cui in particolare nicotina.

Risultano quindi necessari ulteriori approfondimenti scientifici, considerato che non sono riportati effetti univoci certi sull’impatto sulla salute negli ambienti chiusi del particolato inalato con l’uso della sigaretta elettronica, che può contenere oltre alla nicotina, anche in dimensioni nanometriche, altre sostanze, quali: cromo, nichel, stagno, alluminio, ferro.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La Commissione, in analogia all’orientamento europeo esistente – richiamato anche dal parere n. 34955/CSC6 del 26/09/2012 dell’Istituto Superiore di Sanità – di considerare le sigarette elettroniche fuori dal campo di applicazione della direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco – in quanto non contenenti tabacco — ritiene che, in mancanza di una specifica previsione normativa, non sia applicabile alle sigarette elettroniche il divieto di fumo previsto dall’articolo 51 della legge n 3/2003 a tutela della salute dei non fumatori.

Resta ferma la possibilità per il datore di lavoro, nell’ambito della propria organizzazione di vietare l’uso della sigaretta elettronica nei luoghi di lavoro.

Nel caso in cui ciò non avvenga, si conclude la nota, potrà esserne consentito l’uso solo previa valutazione dei rischi, ai sensi delle disposizioni vigenti di cui al Testo Unico sicurezza sul lavoro 81/2008. Questa valutazione dovrà tener conto del rischio cui l’utilizzazione della sigaretta elettronica può esporre i lavoratori, in ragione delle sostanze che possono essere inalate, a seguito del processo di vaporizzazione (nicotina e sostanze associate).

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