L’INL torna a parlare di lavoro notturno fornendo una definizione aggiornata di tale categoria di lavoratori subordinati. L’ispettorato nazionale del lavoro fornisce una interpretazione sintetica e precisa in base alla disciplina di riferimento sull’orario di lavoro, ossia il D. Lgs. 66/2003. Innanzitutto, afferma l’Ispettorato, è da considerarsi lavoratore notturno colui che è tenuto contrattualmente e quindi stabilmente a svolgere 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero nel periodo del lavoro notturno ossia nell’arco temporale comprendente l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino.
Tuttavia, se è il CCNL a stabilire chi rientra in tale specifica categoria, derogando alla disciplina nazionale, occorre ovviamente osservare le disposizioni del contratto collettivo. In assenza di disciplina collettiva, invece, si considera tale il lavoratore che svolga almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero durante il periodo notturno per almeno 80 giorni lavorativi all’anno.
Ecco i dettagli della recente Nota dell’INL, protocollo n. 1050 del 26 novembre 2020.
Periodo notturno: cosa dice la disciplina
L’art. 1, co, 2 del D.Lgs. n. 66/2003 definisce quando si realizza il periodo notturno. Trattasi, in particolare, di un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra le 10 di sera e le 7 del mattino successivo.
Ai fini della individuazione delle 7 ore consecutive di lavoro bisogna fare riferimento all’orario di lavoro osservato secondo le indicazioni del contratto collettivo e del contratto individuale.
In particolare il periodo notturno potrà decorrere:
- dalle ore 22 con conclusione alle ore 5;
- dalle ore 23 con conclusione alle ore 6;
- dalla mezzanotte con conclusione alle ore 7.
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Lavoratore notturno, chi è
Per lavoratore notturno s’intende:
- qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
- qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro.
In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno. Attenzione per: il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.
In altri termini:
- è considerato lavoratore notturno colui che è tenuto contrattualmente e quindi stabilmente a svolgere tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero nel periodo notturno;
- in assenza di disciplina collettiva, si considera lavoratore notturno colui il quale svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero durante il periodo notturno per almeno ottanta giorni lavorativi all’anno;
- ove sia previsto dal CCNL, si considera lavoratore notturno colui il quale svolga, nel periodo notturno, la parte di orario di lavoro individuato dalle disposizioni del contratto collettivo.
In quest’ultimo caso, al contratto collettivo è demandata l’individuazione:
- sia del numero delle ore giornaliere di lavoro da effettuarsi durante il periodo notturno (che potrebbe pertanto essere inferiore o superiore alle tre ore stabilite ex lege);
- sia il numero delle giornate necessarie per rientrare nella categoria di “lavoratore notturno”.
Lavoratore notturno, definizione: il parere dell’INL
Qual è la definizione di lavoratore notturno laddove la contrattazione si limiti a riproporre il testo della norma, senza specificare il numero di ore rilevanti ai fini della qualificazione del lavoratore come notturno?
In tal caso, troverà applicazione la disciplina normativa, ossia 3 ore nel periodo notturno per 80 giorni l’anno.
E se la contrattazione si limiti ad individuare uno solo dei parametri, ossia giornaliero e annuale? Ebbene, ai fini della definizione di lavoratore notturno, il secondo dovrà essere necessariamente individuato in quello previsto dal legislatore, ossia 3 ore giornaliere o 80 giorni l’anno.
Nota INL, protocollo 1050 del 26 novembre 2020
Di seguito il testo della Nota INL in oggetto.
Nota INL, protocollo 1050 del 26 novembre 2020 (269,2 KiB, 518 hits)
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