Importi dei contributi obbligatori e dei versamenti volontari, per l’anno 2019, in chiaro per i lavoratori appartenenti al settore agricolo. In particolare, per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e IAP il costo contributivo è determinato dall’aliquota di computo, pari al 24%, da applicare sul reddito convenzionale definito in base alla “Tabella D”, allegata alla Legge 2 agosto 1990, numero 233.
La contribuzione volontaria, invece, si differenzia in base alle varie categorie di lavoratori agricoli diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari. Ad esempio, per i lavoratori agricoli dipendenti, l’importo del contributo integrativo volontario è pari al 29,10% dell’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite.
I contributi obbligatori, nonché le modalità di determinazione della contribuzione obbligatoria a carico dei lavoratori agricoli, sono stati definiti dall’INPS con le Circolari n. 91 e 92 del 17 giugno 2019.
Lavoratori agricoli: contributi volontari 2019
Partendo dai contributi volontari, la Circolare rammenta che essi sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, fino alla concorrenza di 270 giornate annue. Su tale importo deve essere applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2019, per il Fpld è pari al 29,10%, di cui:
- il 28,99% è imputabile come quota pensione;
- lo 0,99% è riferito all’aliquota base.
Con riferimento ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali (IAP), si precisa che i contributi volontari vengono versati secondo quattro classi di reddito medio giornaliero:
- fino a 229,59 euro: 57,15 euro;
- da 229,60 fino a 306,12 euro: 66,33 euro;
- da 306,13 fino a 382,65 euro: 84,70 euro;
- oltre 382,65 euro: 103,07 euro.
Differente è la determinazione della contribuzione volontaria per i coloni e mezzadri reinseriti nell’Ago. In quest’ultimo caso, i contributi devono essere versati nel seguente modo:
- contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997: l’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997. In altri termini, l’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita.
- contribuenti autorizzati alla contribuzione volontaria dal 12 luglio 1997: il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda. Per quest’anno, in particolare, il contributo integrativo è costituito dalla somma:
- dell’importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio, pari a 19,53 euro;
- dell’importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34%.
Lavoratori agricoli: contributi obbligatori 2019
Il calcolo dei contributi IVS dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed IAP si basa sulla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito convenzionale, indicate nella “Tabella D”, allegata alla L. n. 233/1990. Ogni azienda è inclusa annualmente nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti e/o a quello determinato dall’allevamento degli animali.
Per determinare i contributi obbligatori occorre moltiplicare:
- il reddito medio convenzionale per il numero di giornate indicate nella citata “Tabella D”; in corrispondenza della fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l’azienda.
Al risultato ottenuto occorre applicare l’aliquota del 24, senza distinzione né di ubicazione né di giovane età.
Il premio INAIL, invece, resta fissato nella misura capitaria annua di:
- 768,50 euro (per le zone normali);
- 532,18 euro (per i territori montani e le zone svantaggiate).
Circolari INPS 91 e 92 del 17 giugno 2019
Circolare numero 91 del 17-06-2019 (139,9 KiB, 740 hits)
Circolare numero 92 del 17-06-2019 (569,3 KiB, 566 hits)
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