Con la Circolare 148 del 12 dicembre 2019 l’INPS recepisce la cosiddetta maternità flessibile 5 mesi dopo il parto ovvero la possibilità per la mamma di optare per la maternità obbligatoria per cinque mesi dopo il parto introdotta dalla Legge di Bilancio 2019. Si amplia quindi il ventaglio delle possibilità offerte alle lavoratrici in gravidanza circa le tempistiche di fruizione dei 5 mesi di congedo obbligatorio a cavallo del parto.
Infatti, l’ordinaria regola prevede che la lavoratrice in maternità può godere del congedo di maternità 2 mesi prima e 3 mesi dopo la data presunto del parto. Grazie alla flessibilità del congedo di maternità è consentito lavorare fino all’ottavo mese di gravidanza per poi fruire di 4 mesi di congedo dopo la data presunta del parto ed ora anche fino al nono mese per poi fruire di 5 mesi di congedo dopo il parto. Questa opportunità, concessa a decorrere dal 1° gennaio 2019, è ammessa purché si verifichino alcune condizioni esplicitamente illustrate dall’INPS.
Vediamo cosa c’è da sapere.
Congedo di maternità obbligatorio: disciplina
La norma che disciplina il congedo di maternità è l’articolo 16 del D. Lgs 151/2001 (TU maternità e paternità).
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L’articolato dispone espressamente nel testo originale che è vietato adibire al lavoro le donne:
- durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
- ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la
- data effettiva del parto;
- durante i tre mesi dopo il parto;
- durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.
Maternità flessibile 5 mesi dopo il parto: novità Legge di Bilancio 2019
Come detto in premessa la Legge di Bilancio 2019 ha aggiunto al predetto art. 16 il comma 1.1 che comporta la facoltà per le lavoratrici gestanti di fruire di tutti i 5 mesi di congedo di maternità a partire dal giorno successivo al parto.
A tal fine, però, è necessario che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale (SSN) o con esso convenzionato attesti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Ove presente, è necessaria anche l’autorizzazione del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Tale documentazione deve essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza.
Rinvio e sospensione
È preclusa la possibilità di sospendere e rinviare il congedo di maternità per il ricovero del minore in una struttura pubblica o privata. Infatti, non consentirebbe di rispettare il limite temporale dei cinque mesi entro cui fruire del congedo di maternità.
Interdizione anticipata e posticipata
L’interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, è compatibile con la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, purché i motivi alla base della predetta interdizione cessino prima dell’inizio del congedo di maternità ante partum.
Diversamente, l’interdizione dal lavoro per condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, non risulta compatibile con la novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, in quanto non è possibile riprendere l’attività lavorativa fino alla conclusione dell’interdizione prorogata.
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Cosa succede in caso di malattia
L’insorgere di un periodo di malattia prima dell’evento del parto comporta l’impossibilità di avvalersi dell’opzione prevista dalla Legge di Bilancio 2019. Ciò in quanto ogni processo morboso in tale periodo comporta un “rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro”, superando di fatto il giudizio medico.
Quindi, il certificato di malattia eventualmente prodotto non produrrà alcun effetto ai fini della tutela previdenziale della malattia. Ne consegue che, dal giorno di insorgenza dell’evento morboso, la lavoratrice gestante inizia il proprio periodo di congedo di maternità e le giornate di astensione obbligatoria non godute prima si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
Come fare domanda di flessibilità del congedo di maternità
La scelta di avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i 5 mesi successivi allo stesso deve essere effettuata mediante domanda telematica:
- autonomamente dal lavoratore nell’area riservata dell’INPS con PIN dispositivo;
- tramite contact center INPS;
- tramite patronato.
La domanda di maternità deve essere presentata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto; e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile.
Circolare INPS numero 148 del 12-12-2019
In ultimo alleghiamo la circolare INPS in oggetto per la sua completa lettura.
Circolare INPS numero 148 del 12-12-2019 (228,3 KiB, 8.164 hits)