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di Massima Di Paolo - 29 Ottobre 2010
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2010 il Decreto 26 luglio 2010, relativo alla riduzione contributiva, a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione ordinaria.
Sono ammessi al beneficio tutti i datori di lavoro che assumono lavoratori titolari dell’indennita’ di disoccupazione ordinaria con requisiti normali che abbiano compiuto almeno cinquanta anni di eta‘.
Il beneficio non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale.
Il beneficio è escluso se nei sei mesi precedenti il datore di lavoro di lavoro abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalita’ diverse da quelle dei lavoratori licenziati.
Il beneficio non spetta se il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalita’ sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario.
Il beneficio non spetta neanche, se tra l’impresa che assume e il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo; in tali casi il beneficio spetta comunque se l’assunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento.
Il beneficio spetta per le assunzioni, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, con le seguenti modalità:
Per ottenere il beneficio è necessario assumere lavoratori che:
Nell’ipotesi di trasformazione del contratto di lavoro di cui all’art. 2, comma 2, lettera b), del presente decreto, il beneficio spetta se il lavoratore:
Il datore che intende usufruire di tali benefici deve fare apposita domanda all’Inps entro il mese successivo alla stipula del contratto di lavoro.
Per consultare il testo integrale del decreto seguite il link: www.gazzettaufficiale.it