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di Antonio Maroscia - 3 Giugno 2015
Lo scorso 29 maggio sulla Gazzetta Ufficiale numero 123 è stato pubblicato il DECRETO 8 aprile 2015 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il Decreto contiene la determinazione per l’anno 2015, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo, ovvero la decontribuzione, prevista dall’art. 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007.
Il Decreto prevede che, con riferimento alle somme corrisposte nell’anno 2014, sulla retribuzione imponibile è concesso, con effetto dal 1° gennaio 2015, ai datori di lavoro, nel rispetto dei limiti finanziari annui previsti a carico del Fondo uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 1,60 per cento della retribuzione contrattuale percepita.
Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, devono:
Inoltre per poter fruire dello sgravio i datori di lavoro devono essere in regola con il DURC. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 non è concesso quando risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell’anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a quanto
previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.