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Ministero del lavoro: indennità e contribuzione figurativa per astensione congedo parentale straordinario

Pagamento dell'indennità economica e versamento della contribuzione figurativa per astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario dei lavoratori iscritti anche all'inpdap.


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di - 6 Aprile 2011

Il Ministero del lavoro, con interpello nr. 17/2011, ha risposto ad un quesito dell’AGIDAE (Associazione Gestori Istituti Dipendenti Autorità Ecclesiastica), circa l’erogazione dell’indennità economica ed il versamento della contribuzione figurativa per i periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario, ai sensi dell’art. 42, comma 5, D.L.vo n. 151/2001(Riposi e permessi per i figli con handicap grave).

Il Ministero, ha ricordato che i periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario sono concessi al fine di prestare assistenza a  soggetti con handicap in situazione di gravità e che, durante tali congedi, il richiedente ha diritto ad un’indennità pari all’ultima retribuzione corrisposta ed il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.

Il Ministero inoltre, ricorda che le istituzioni scolastiche come l’AGIDAE (scuole paritarie parificate), costituiscono  enti di carattere privatistico, pertanto i contributi dei lavoratori da essi dipendenti vengono versati mensilmente all’INPS e, il loro contratto conserva natura di contratto di lavoro privato.

Inoltre, il personale insegnante dipendente di scuole elementari parificate paritarie risulta assicurato contestualmente sia all’INPDAP per le prestazioni pensionistiche (contributi previdenziali), sia all’INPS per le prestazioni di carattere assistenziale, tra cui rientra l’indennità economica per  periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario

L’’indennità di cui all’art. 42, comma 5, D.Lgs.  n. 151/2001, costituisce  prestazione di carattere assistenziale e, pertanto, non è legato a requisiti di carattere contributivo ed assicurativo. Tant’è,  che l’INPS, tra l’altro, con messaggio n. 17889/2010, ha deciso di provvedere integralmente all’erogazione dell’indennità “nei confronti di tutti i lavoratori nel settore privato, indipendentemente dall’Ente pensionistico di appartenenza”.

“Proprio per tali ragioni, appare possibile affermare che l’indennità economica per i periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario, di cui all’art. 42 comma 5, D.Lgs. n. 151/2001,  stante la natura assistenziale  della stessa, va erogata dall’INPS anche ai lavoratori iscritti ad altri fondi pensionistici e, dunque, anche al personale dipendente di scuole elementari parificate paritarie assicurato all’INPDAP.

Ciò premesso, sembra potersi sostenere che anche la relativa contribuzione figurativa venga riconosciuta sia a coloro che risultino iscritti all’INPS, sia ai lavoratori del settore privato che, attualmente, siano assicurati all’INPDAP ai soli fini del contributi pensionistici”.

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Categories: Leggi, normativa e prassi
Tags: disabilitàMinistero del lavoropermessi e congedi