Con un interpello del 2 dicembre Direzione generale per l’Attività Ispettiva presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risponde ad un quesito posto dall’ANISA, ovvero l’Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio.
L’ANISA, che come da regolamento per gli interpelli è un’associazione rappresentativa a livello nazionale chiede al Ministero del Lavoro, tramite l’istituto dell’interpello, chiarimenti circa le agevolazioni ex art. 8, comma 9, L. n. 407/1990, anche se ormai mancano pochi giorni all’abrogazione di questa legge.
In particolare, l’istante chiede quale sia la corretta interpretazione della locuzione “in sostituzione” contenuta nella norma, ponendo altresì la questione circa l’applicabilità di quest’ultima nelle ipotesi di dimissioni del lavoratore e di risoluzione consensuale ex art. 7, L. n. 604/1966, come modificato dall’art. 1, comma 40, L. n. 92/2012.
La Direzione generale per l’Attività Ispettiva premette che occorre partire dalla lettura dell’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990, come
riformulato dalla L. n. 92/2012, ovvero:
in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi (…).
Quindi per poter usufruire degli sgravi di cui alla 407/90 la nuova assunzione non deve essere fatta per sostituire lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, e non più “per qualsiasi causa licenziati o sospesi” come era previsto anteriormente alla Legge Fornero.
Vi è inoltre una circolare dell’INPS, la 137/2012, in cui si chiarisce che si ha “sostituzione” quando la nuova assunzione viene fatta per adibire il nuovo lavoratore a mansioni per le quali il personale licenziato vanta un diritto di precedenza alla riassunzione.
Quindi, si conclude l’interpello:
Alla luce di una interpretazione sistematica si ritiene, pertanto, che la violazione del sopraindicato diritto di precedenza e la conseguente esclusione dal beneficio contributivo, ex art. 8, comma 9, possano essere fatte valere esclusivamente con riferimento alle assunzioni effettuate per la medesima qualifica e per mansioni sostanzialmente analoghe e non invece per qualifiche o mansioni diverse, in quanto solo nel primo caso si realizza una effettiva “sostituzione” del lavoratore.
Per quanto concerne il secondo quesito, circa l’applicabilità dell’art. 8, comma 9, nelle ipotesi di dimissioni del lavoratore e di risoluzione consensuale ex art. 1, comma 40, L. n. 92/2012, si fa presente che lo stesso art. 8 limita la perdita del beneficio contributivo nei confronti di quei datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti la nuova assunzione, abbiamo effettuato recessi unilaterali o sospensione dei rapporti di lavoro nell’interesse dell’impresa, con esclusione dei casi di cessazione del rapporto verificatisi a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale o per cause imputabili al lavoratore (giusta causa o giustificato motivo soggettivo).
In definitiva, si ritiene possibile fruire delle agevolazioni contributive in argomento nelle ipotesi di dimissioni del lavoratore nonché di risoluzione consensuale del rapporto, anche qualora queste ultime siano così definite a seguito della procedura ex art. 7, L. n. 604/1966.
Interpello n. 29 del 2 dicembre 2014 (158,6 KiB, 1.100 hits)
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