Chiarimenti dall’INPS in caso di Naspi anticipata in unica soluzione. Per effetto di una novità contenuta all’art. 1, co. 12 della L. n. 160/2019, l’importo concesso in anticipo per autoimprenditorialità è esente fiscalmente in un determinato caso: ossia, nell’ipotesi in cui l’anticipazione in un unica soluzione è destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
I soggetti che intendono richiedere al predetta esenzione, sono tenuti ad allegare alla domanda di anticipazione alcuni documenti tra cui:
- attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio
- stralcio dall’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività allo stesso assegnata;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
A darne notizia è l’INPS con la circolare n. 178 del 26 novembre 2021. Con successivo messaggio saranno fornite, agli operatori delle Strutture territoriali, le istruzioni procedurali per la gestione delle domande di anticipazione NASpI.
NASpI anticipata: come funziona
Come noto, la NASpI – solitamente erogata mese per mese – può essere richiesta anche in maniera anticipata una tantum, in caso di avvio di:
- di un’attività lavorativa autonoma;
- di un’impresa individuale;
- sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione lavorativa da parte del socio.
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NASpI anticipata non imponibile ai fini IRPEF
Sul punto, l’art. 1, co. 12, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che la liquidazione anticipata della NASpI, in un’unica soluzione, si considera non imponibile ai fini IRPEF. Ciò vale soltanto quando la NASpI è destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
Inoltre, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate – da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della richiamata legge – sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della citata previsione normativa. Questo al fine di definire le opportune comunicazioni atte a consentire:
- l’esenzione della NASpI anticipata in un’unica soluzione;
- ad attestare all’INPS l’effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell’intero importo anticipato.
Adempimenti del richiedente
I lavoratori che intendano richiedere l’esenzione della NASpI sono tenuti ad allegare alla domanda di anticipazione i documenti di seguito elencati:
- attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio unitamente all’indicazione degli estremi per la successiva verifica;
- stralcio dall’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività allo stesso assegnata;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in cui il richiedente dichiara di destinare l’intero importo percepito al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione.
In assenza di tutta la richiamata documentazione, il richiedente non potrà beneficiare dell’esenzione ai fini fiscali delle somme percepite a titolo di anticipazione NASpI. In tal caso, la domanda di anticipazione NASpI verrà comunque istruita, tuttavia, qualora sia accolta, le somme erogate saranno regolarmente soggette alla tassazione ordinaria.
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Rioccupazione con lavoro subordinato
E se il richiedente si impiega in un lavoro subordinato durante il periodo teorico di spettanza della prestazione NASpI, cosa accade?
In tale ipotesi è tenuto alla restituzione dell’intero importo percepito a titolo di anticipazione, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia stato instaurato con la società cooperativa della quale ha sottoscritto una quota.
Da notare che il richiedente è tenuto alla restituzione dell’intera somma percepita, laddove l’assicurato instauri un rapporto di lavoro subordinato con un datore di lavoro diverso dalla cooperativa di cui ha sottoscritto una quota.
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Istruzioni fiscali e adempimenti a carico dell’INPS
Infine, si rammenta che l’Istituto non applica le ritenute alla fonte sulle somme erogate a titolo di anticipazione NASpI. Inoltre, provvede a certificare, in qualità di sostituto d’imposta, l’erogazione di tali trattamenti utilizzando gli appositi campi che saranno riservati nel modello di Certificazione Unica.
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