Molte volte ci viene chiesto sui vari social, oppure nel forum, cos’è e come funziona e quando va comunicato il modello NAsPICom (ex ASpICom). Partiamo col ricordare che l’indennità di disoccupazione NASpI è una prestazione economica erogata dall’INPS a copertura dei periodi di disoccupazione a seguito della perdita involontaria del posto di lavoro.
Il sussidio di disoccupazione spetta però in presenza di determinati requisiti personali, contributivi e lavorativi (Stato di disoccupazione, 13 settimane di contributi versati nei quattro anni precedenti la perdita del lavoro, 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione).
Il lavoratore può quindi presentare istanza di accesso al sussidio:
- Online, sul portale “inps.it”;
- Tramite il Contact center dell’Istituto;
- Avvalendosi di patronati o intermediari abilitati.
Una volta ottenuta la NASpI, eventuali variazioni (per le quali si rischia anche la decadenza dalla prestazione in caso di omessa segnalazione) devono essere comunicate all’INPS attraverso il modello denominato “NASpICom”, disponibile sul sito istituzionale dell’ente di previdenza.
Analizziamo in dettaglio come si compila e quando dev’essere inviato il NASpI Com (ex ASpI Com).
Modello NASpICom: a cosa serve
Scopo del modello NASpICom è trasmettere all’INPS tutte le informazioni relative ai redditi percepiti ovvero a nuovi rapporti di lavoro, nei casi in cui ciò sia obbligatorio per legge al fine di mantenere il diritto al sussidio di disoccupazione.
L’invio del modello è altresì previsto in caso di:
- Modifica del metodo di pagamento per l’accredito della NASpI;
- Variazione delle coordinate IBAN comunicate in precedenza ovvero in sede di invio della domanda di disoccupazione;
- Variazione dell’indirizzo di residenza / domicilio.
Ricapitolando il modello ASpI.Com (oggi NASpI.Com) serve per comunicare all’Istituto, nel periodo durante il quale il lavoratore percepisce una indennità legata al proprio stato di disoccupazione, il verificarsi di una delle seguenti situazioni:
- Inizio attività autonoma con l’indicazione del reddito annuo presunto (entro 30 giorni);
- indicazione del reddito annuo presunto derivante da lavoro parasubordinato il cui inizio è stato rilevato dall’INPS dalle comunicazioni obbligatorie effettuate dal
committente (entro 30 giorni); - espatrio nel periodo indennizzabile in cerca di lavoro o per altri motivi;
- fruizione di altri tipi di prestazione (malattia, maternità, ricovero) non comunicati telematicamente;
- avvenuta presentazione di domanda di pensione ad istituzione diversa dell’INPS;
- inizio attività di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato. Esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro non sia tenuto alle comunicazioni obbligatorie preventive di assunzione (UNILAV) o non vi abbia ottemperato per altro motivo (lavoro estero, fallimento ecc.).
Come inviare il modello NASpI-Com
Eccezion fatta per i casi in cui l’invio avviene tramite gli enti di patronato, il beneficiario della disoccupazione è tenuto a trasmettere il modulo NASpICom collegandosi al portale “inps.it”, percorso “Home – Prestazioni e Servizi / Prestazioni / NASpI: indennità mensile di disoccupazione / Accedi al servizio / NASpI-Com: invio comunicazione”.
Una volta inserite le credenziali SPID, CIE o CNS si dovrà:
- Selezionare dal portale principale l’opzione “Invio comunicazioni” e una volta verificati i dati anagrafici e la residenza, cliccare su “Avanti”;
- Controllare a pagina 2 la correttezza dei dati relativi alla domanda NASpI per cui si vuole segnalare una variazione, identificata con numero di protocollo, data di presentazione, tipo di domanda e stato della stessa, successivamente cliccare su “Avanti”.
Giunti a pagina 3 si dovrà spuntare la voce relativa alla variazione che si intende comunicare tra:
- Variazione indirizzo, modalità di pagamento e delega all’INPS per le trattenute sindacali,
- Eventi che influiscono sul pagamento della prestazione.
Opzione 1: NASpICom variazioni dati
Selezionando la prima opzione l’utente sarà tenuto a indicare se trattasi di variazione relativa a:
- Domicilio;
- Recapiti;
- Modalità di pagamento della prestazione;
- Delega all’INPS per procedere alle trattenute sindacali.
A seconda della modifica scelta, si alimenterà la relativa casella da completare con i dati aggiornati.
Opzione 2: NASpI Com eventi che incidono sul pagamento
Nell’ambito degli eventi che influiscono sulla NASpI, l’interessato sceglierà, grazie al menù a tendina, quale tipo di variazione comunicare, tra:
- Attività lavorativa autonoma;
- Attività lavorativa subordinata;
- Espatrio;
- Malattia;
- Ricovero ospedaliero;
- Maternità;
- Presentazione domanda di pensione;
- Servizio civile;
- Altro;
- Rinuncia alla NASpI per l’Assegno ordinario di invalidità.
In caso di attività lavorativa subordinata, il sistema chiederà di indicare, attraverso il menù a tendina, se trattasi di:
- tempo indeterminato;
- tempo determinato;
- determinato a chiamata;
- tempo determinato in agricoltura;
- tempo determinato per lavoro all’estero.
Completati i dati relativi all’opzione 1 o 2 e presa visione dell’informativa privacy, il portale proporrà il riepilogo delle informazioni acquisite, lasciando all’utente la possibilità di allegare eventuali documenti aggiuntivi.
Giunti a conclusione della procedura l’utente potrà:
- Abbandonare la comunicazione (che sarà naturalmente eliminata);
- Salvarla e trasmetterla in un secondo momento;
- Inviarla.
In quest’ultima ipotesi il sistema permetterà di stampare / salvare copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta.
NASpICom: inizio di un’attività di lavoro autonomo
Il NASpICom assume importanza nel caso in cui il beneficiario della disoccupazione avvii un’attività di lavoro autonomo. Questi potrà continuare a percepire la NASpI in misura ridotta a patto che:
- Il reddito annuo derivante dalla nuova prestazione non superi euro 4.800,00;
- Si comunichi all’INPS (attraverso il modello NASpICom) il reddito annuo previsto entro un mese dall’inizio dell’attività.
Di conseguenza, la disoccupazione è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di avvio dell’attività e quella in cui termina il godimento della NASpI ovvero, se antecedente, la fine dell’anno.
Leggi anche: NASpI e Partita IVA
Il ricalcolo definitivo, effettuato sulla base dei redditi effettivamente percepiti nell’anno, avviene d’ufficio ad opera dell’INPS una volta presentata la dichiarazione dei redditi. I soggetti esentati dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi sono tenuti ad inoltrare all’INPS un’autodichiarazione contenente l’ammontare effettivo del reddito ricavato dall’attività di lavoro autonomo, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Se la NASpI è percepita per più anni solari, all’inizio di ciascuno di essi il beneficiario è tenuto a segnalare il reddito previsto attraverso il modello NASpICom entro il 31 gennaio.
Modello NASpICom: inizio di un’attività di lavoro subordinato
L’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato (o di collaborazione coordinata e continuativa) da parte del percipiente la NASpI comporta conseguenze differenti a seconda che il reddito annuale sia superiore o meno ad euro 8.145,00.
Se il reddito eccede la soglia appena citata ed il rapporto di lavoro ha durata superiore a 6 mesi si decade dalla NASpI. In caso contrario (durata fino a 6 mesi) è prevista la sospensione d’ufficio del sussidio in costanza di rapporto.
Viceversa, in presenza di un reddito annuale pari o inferiore a 8.145,00 euro la NASpI si mantiene in misura ridotta (decurtazione equivalente all’80% del reddito previsto) a patto di:
- Comunicare all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività (modello NASpICom) il reddito annuo previsto;
- Il datore di lavoro che assume sia diverso da quello con cui è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI.
Sulla scorta del reddito comunicato con il modulo NASpICom l’INPS provvede a ricalcolare il sussidio mensile.
Inizio di altre attività lavorative
E’ utile ricordare gli effetti sull’indennità di disoccupazione in caso di svolgimento di attività lavorative diverse da lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato.
In particolare la NASpI è interamente cumulabile con:
- Stage, borse lavoro e tirocini professionali;
- Premi e compensi derivanti da attività sportiva dilettantistica.
Si applica invece la stessa disciplina descritta per l’avvio di un contratto di lavoro subordinato in caso:
- Borse di studio ed assegni di ricerca;
- Svolgimento delle funzioni di amministratore, consigliere e sindaco di società.
Discorso a parte per le attività di lavoro autonomo occasionali. I compensi sono cumulabili con la NASpI nel limite di 5 mila euro per anno civile.
Svolgimento di più attività
Il beneficiario che intraprende più attività lavorative (autonome, subordinate, parasubordinate), le quali non superino i rispettivi limiti di reddito, subisce una riduzione della NASpI in misura pari all’80% del reddito complessivamente calcolato.
Manuale INPS Modulo ASpI-Com
Alleghiamo infine il manuale INPS per la corretta compilazione del Modello ASpI Com (oggi NASpI Com).
ASpI Com INPS Manuale utente (884,7 KiB, 1.942 hits)