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NASpI e Dis-Coll: nuovi limiti di reddito per la compatibilità con lavoro dipendente, parasubordinato e autonomo

INPS, nuove soglie di reddito da lavoro ai fini della compatibilità con le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.


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di - 10 Aprile 2024

Durante il periodo di disoccupazione, mentre si percepisce l’indennità di disoccupazione NASpI, il soggetto disoccupato può essere chiamato per intraprendere una nuova attività lavorativa autonoma, dipendente / parasubordinata o occasionale. Uno dei principali dubbi in merito alla disoccupazione riguarda proprio la compatibilità tra Naspi e lavoro, che sia dipendente, parasubordinato, autonomo e occasionale.

Aggiorniamo questa guida alla luce del Messaggio INPS numero 1414 del 9 aprile 2024, con il quale l’Istituto comunica le nuove soglie di reddito da lavoro subordinato / parasubordinato e autonomo ai fini della compatibilità con le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.

Soglie di reddito per la compatibilità fra disoccupazione e lavoro

Partendo dal presupposto che in alcuni casi è possibile continuare a percepire il sussidio di disoccupazione NASpI e avere un lavoro autonomo con partita IVA, parasubordinato, dipendente o per prestare lavoro occasionale, vediamo quali sono le regole e limiti previsti dalla legge.

Le modifiche alle soglie di reddito, così come comunicato dall’INPS, si sono rese necessarie alla luce delle modifiche apportate dal d. lgs 216/2013 (Riforma IRPEF), che ha di fatto modificato la cosiddetta no tax area, ovvero l’ammontare del reddito escluso da imposizione fiscale.

Pertanto tali modifiche prevedono i seguenti limiti di reddito annuo (esclusi da tassazione):

Tutti i dettagli sulle nuove soglie sono inclusi nel Messaggio INPS numero 1414 del 9 aprile 2024.

Ora passiamo a vedere come funziona la compatibilità fra NASPI e Dis-Coll in base al tipo di lavoro: dipendente, parasubordinato, autonomo e infine con il lavoro occasionale (ex voucher). Per semplicità ci riferiremo alla disoccupazione NASpI, ma lo stesso discorso vale anche per la Dis-Coll.

Compatibilità fra NASpI e lavoro subordinato

Nel caso di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato in concomitanza con la percezione di indennità NASpI, affinché vi sia compatibilità tra i due redditi è necessario che il reddito derivante dalla nuova attività sia inferiore alla soglia di reddito definita NO TAX AREA.

Il lavoratore ha l’obbligo di comunicare all’INPS, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa, il reddito annuo previsto tramite modello NASpI-COM.

Leggi anche: Modello NASpI Com: cos’è, come funziona e quando si usa

Affinché, inoltre, la condizione di cui sopra sia soddisfatta il datore di lavoro o – qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione – l’utilizzatore, devono essere diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non devono presentare rispetto ad essi né rapporti di collegamento o di controllo né tanto meno assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Nel caso ricorrano le condizioni di cui sopra l’importo dell’indennità NASpI sarà ridotto di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

Cosa succede se non si comunica il nuovo lavoro?

Se il lavoratore non adempie all’obbligo di informare l’INPS del nuovo rapporto di lavoro:

  1. se questo ha una durata pari o inferiore a sei mesi saranno gli stessi uffici INPS a sospendere la prestazione di disoccupazione;
  2. nel caso, invece, il nuovo lavoro ha durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato il lavoratore decadrà dal diritto di ricevere la prestazione NASpI.

Decadenza dalla NASpI

Altra condizione per cui vale la decadenza dal diritto di percezione NASpI è qualora il reddito derivante dal nuovo rapporto di lavoro sia superiore al limite consentito per il cumulo degli importi, così come specificato sopra.

Cosa succede se perdo uno dei due o più lavori parti-time?

Merita un approfondimento il caso in cui il lavoratore sia titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale e venga meno uno dei suddetti rapporti a seguito di un evento per il quale è possibile fruire dell’indennità NASpI (ricordiamo ad esempio licenziamento, dimissioni per giusta causa) ed il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione.

Tutte queste condizioni permettono al lavoratore di accedere all’indennità NASpI e, contestualmente, di mantenere in vigore l’altro rapporto di lavoro (purché permanga il tempo parziale e non sia convertito a tempo pieno) a condizione che comunichi all’INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto derivante dal rapporto ancora in essere.

È ovvio che anche in questo caso l’importo dell’indennità NASpI sarà ridotto di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

Inoltre, come nelle altre situazioni, anche in questo caso la contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è utile tanto ai fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione.

Compatibilità fra NASpI e lavoro autonomo (partita IVA)

Come nel caso di svolgimento di lavoro subordinato anche nel caso di NASpI e lavoro autonomo vi è la possibilità di cumulare i due redditi, derivanti dall’indennità di disoccupazione e dal lavoro autonomo, purché quest’ultimo non superi i suddetti limiti annui (5500 euro dal 2022).

Rimane anche in questa situazione l’obbligo per il percettore di informare l’INPS tramite Modello NASpI-Com:

  1. entro un mese dall’inizio dell’attività,
  2. o entro un mese dalla domanda di NASpI se l’attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre dal lavoro.

Cumulabilità della NASpI con i redditi da partita IVA

La cumulabilità delle due situazioni produce la riduzione dell’importo mensile di NASpI nella misura dell’80% dei proventi derivanti dal lavoro autonomo, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

Tale riduzione viene ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei casi di esenzione dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all’INPS un’apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Se il lavoratore non presenta tale autocertificazione l’Istituto chiederà la restituzione della prestazione sin dall’inizio dell’attività lavorativa.

Anticipazione NASpI per attività autonoma

Esiste un’ulteriore possibilità riservata a coloro i quali si trovano nella condizione di percepire l’indennità NASpI e decidono di avviare un’attività in forma autonoma.

In questa situazione i soggetti interessati possono richiedere l’anticipazione in un’unica soluzione dell’intero importo spettante da utilizzare nell’avvio dell’attività.

L’interessato dovrà, quindi, inoltrare la domanda entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività stessa.

È ovvio che se invece di intraprendere un’attività in modo autonomo venga assunto per un lavoro subordinato, allora, il soggetto interessato dovrà restituire quanto ricevuto in un’unica soluzione.

Cumulabilità tra NASpI e voucher o prestazioni di lavoro occasionale (PrestO o ex voucher)

Infine il soggetto disoccupato che si trova a percepire compensi derivanti da prestazione di lavoro occasionale (ex voucher) ha la possibilità di cumulare il reddito derivante da questa attività con il reddito prodotto dall’indennità NASpI.

Nel caso in cui il compenso derivante dalle prestazioni effettuate con “voucher” raggiunga un limite complessivo di 5.000 euro per anno civile, ossia da gennaio a dicembre, i due redditi sono interamente cumulabili e il prestatore non ha alcun obbligo di comunicazione nei confronti dell’INPS.

Situazione differente, invece, se i compensi derivanti da lavoro accessorio sono superiori al limite precedentemente indicato.

In questo caso il prestatore deve effettuare una comunicazione preventiva all’istituto, ovvero entro un mese dall’inizio della prestazione di lavoro accessorio se successiva all’erogazione dell’indennità NASpI, pena la decadenza dal diritto alla prestazione a sostegno del reddito.

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Tags: INPSNASpI