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Home»Leggi, normativa e prassi»NASpI e DIS-COLL: come giustificare l’assenza alla convocazione del CpI

NASpI e DIS-COLL: come giustificare l’assenza alla convocazione del CpI

Daniele Bonaddio19 Dicembre 20193 Mins Read
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Con la Delibera n. 54 del 2 dicembre 2019, l’ANPAL ha individuato specifici casi in cui l’assenza alla convocazione presso il CpI è giusitificato

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Come noto, i percettori dell’indennità di disoccupazione NASpI o DIS-COLL sono tenuti a rispettare determinati meccanismi di condizionalità, ai fini della corretta fruizione degli ammortizzatori sociali. In particolare, i beneficiari devono rendersi partecipi soprattutto alle misure di politica attiva a loro riservate, in quanto il fine della tutela economica è di ricollocare la risorsa nel mercato del lavoro.

Affinché ciò avvenga, il Centro per l’Impiego (CpI) convoca il percettore per profilarlo e fargli firmare il cosiddetto “patto di servizio”. Si tratta di un scheda contenente i dati anagrafici, le esperienze passate e le attività nelle quali potrà essere impiegato. Accade, tuttavia, che non sempre i beneficiari rispondono alle convocazioni, causando – a norma dell’art. 21 del D.Lgs. 1515/2015 – una riduzione dell’assegno.

Tale decisione può essere impugnata facendo ricordo all’ANPAL. Per meglio orientare l’attività di ricorso, con la Delibera n. 54 del 2 dicembre 2019, l’ANPAL ne ha fissato i criteri e le modalità che si riepilogano dettagliatamente di seguito.

NASpI e DIS-COLL: come avviene la convocazione al CpI

La convocazione del Centro per l’Impiego si considera valida qualora arrivi:

  • a mezzo raccomandata A/R ovvero;
  • a mezzo Pec, qualora l’utente sia in possesso di una casella di posta elettronica certificata.

Viene considerata, altresì, valida la convocazione concordata dall’utente con l’operatore del Centro per l’Impiego in sede di sottoscrizione del “Patto di servizio”-

La convocazione effettuata con altri mezzi (es. posta ordinaria o posta elettronica ordinaria), non può essere posta alla base di un provvedimento sanzionatorio.

Assenza alla convocazione del CPI: sanzioni

Per poter applicare le sanzioni, ossia la riduzione dell’assegno mensile, il provvedimento deve contenere l’informativa circa i termini e le modalità per la presentazione di un eventuale ricorso. In particolare il provvedimento deve recare l’informazione circa la possibilità, per l’interessato, di ricorrere al Comitato per i ricorsi di condizionalità, entro il termine di trenta giorni.

Ricorso al CpI: entro quando presentarlo

Il termine per la presentazione del ricorso decorre dalla data di notifica del provvedimento sanzionatorio. Nel caso in cui il provvedimento non sia stato notificato, ovvero non sia stato notificato con le suddette modalità, il Comitato computerà il termine per la presentazione del ricorso a partire dal giorno in cui il ricorrente sia con ogni certezza venuto a conoscenza del provvedimento medesimo.

Assenza alla convocazione: come giustificare

Non sempre l’assenza alla convocazione comporta la conseguenza della riduzione della NASpI o DIS-COLL. In determinati casi, infatti, i beneficiari sono giustificati dall’assenza. Tali fattispecie sussistono per:

  • documentato stato di malattia o di infortunio;
  • servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
  • stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
  • citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell’ordine di comparire da parte del magistrato;
  • gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
  • casi di limitazione legale della mobilità personale;
  • ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest’ultimo.

Infine, le ipotesi che giustificano l’assenza alle convocazioni o di mancata partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro devono essere comunicate e documentate, di regola, entro la data e ora stabilite per l’appuntamento, e comunque entro e non oltre il giorno successivo alla data prevista.

Qualora l’impedimento non consenta all’interessato la comunicazione del giustificato motivo di assenza, la comunicazione andrà resa comunque entro il giorno successivo al venir meno dell’impedimento stesso.

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