Il cosiddetto pacchetto depenalizzazioni approvato con D. lgs 15 gennaio 2016 n. 7 recante “Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili” ed il decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8 recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione” è stato pubblicato in Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2016, in attuazione della legge 28 aprile 2014, n. 67.
I decreti compresi nel pacchetto depenalizzazioni erano stati approvati in via preliminare lo scorso mese di novembre 2015, e in prima istanza la loro entrata in vigore era prevista per il 2017. Tuttavia durante l’approvazione della Legge di Stabilità 2016 è stata prevista l’accelerazione della loro definitiva approvazione.
All’interno del pacchetto, composto come detto sopra da due decreti, una novità per il mondo del lavoro riguarda l’ omesso versamento delle ritenute INPS previdenziali ed assistenziali ed è contenuta nell’art. 3, comma 6, del D. Lgs n. 8/2016 che ha riscritto l’art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983, convertito, con modificazioni nella legge n. 638/1983.
L’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente:
«1-bis. L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, ne’ assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.».
Entrata in vigore della depenalizzazione dell’ omesso versamento delle ritenute INPS
La norma così modificata entrerà in vigore il prossimo 6 febbraio 2016, ma per espressa previsione del provvedimento (art. 8 del Decreto) e per la regola del favor rei, “principio in base al quale nessuno può essere assoggettato ad una sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più una violazione punibile”, si applicherà anche ai processi in corso che alla data del 6 febbraio 2016 non sono ancora giunti a sentenza o a decreto divenuti irrevocabili.
Fonte Gazzetta Ufficiale: DEPENALIZZAZIONE – ABROGAZIONE DI REATI
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