Con la Circolare n. 45 del 29 febbraio 2016 l’INPS fornisce ulteriori chiarimenti in merito ad alcuni provvedimenti contenuti nella legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero la Legge di stabilità 2016.
La circolare fornisce indicazioni sui benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto e alla proroga dei termini di presentazione delle domande, in merito al regime sperimentale donna o opzione donna e circa la riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni.
Proroga dei termini di presentazione delle domande per ottenere i benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto
L’articolo 1, comma 279 dalla legge di stabilità 2016 ha prorogato il termine per la presentazione all’Inps delle domande di riconoscimento del beneficio previdenziale per i lavoratori esposti all’amianto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 modificato dall’art. 10, comma 12 – vicies bis del decreto legge n. 192/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 11/2015.
La domanda potrà essere presentata entro il nuovo termine fissato in data 31 dicembre 2016.
Regime sperimentale donna o Opzione donna 2016
L’art 1, comma 281, della legge 208/2015, dispone che al fine di portare a conclusione il regime sperimentale donna o Opzione donna la facoltà è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita, ovvero entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione.
Pertanto, la data del 31 dicembre 2015 è da considerarsi quale termine entro il quale devono essere soddisfatti i soli requisiti contributivi e anagrafici per il diritto alla pensione di anzianità in regime sperimentale donna o opzione donna.
Penalizzazioni pensioni anticipate
L’articolo 1, comma 299, della legge di stabilità 2016 inserisce, dopo il comma 113 dell’art. 1 della L. 190/2014, il seguente: “113-bis. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2-quater dell’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come sostituito dal comma 113 del presente articolo, si applicano anche ai trattamenti pensionistici decorrenti negli anni 2012, 2013 e 2014. La disposizione del presente comma si applica esclusivamente con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1o gennaio 2016”.
In ragione della decorrenza della norma, la ricostituzione pensionistica avverrà senza riconoscimento di interessi o arretrati per i ratei relativi a periodi precedenti alla data del 1° gennaio 2016.
Circolare INPS numero 45 del 29-02-2016 (103,0 KiB, 656 hits)
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