L’Inps, con messaggio nr. 10885 del 28 giugno 2012, in relazione alle norme sul pagamento in contanti delle pensioni di importo superiore a mille euro previste dalla legge 214/2011 (decreto salva Italia), descrive le modifiche introdotte in materia dalla legge n.44 del 26/4/2012 (legge di conversione del DL n.16 del 2/3/2012).
Dal prossimo 1 luglio 2012, diverrà obbligatoria l’utilizzazione di strumenti di pagamento elettronici, disponibili presso il sistema bancario o postale, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la corresponsione di stipendi, pensioni e compensi comunque dovuti in via continuativa a prestatori d’opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 1.000 euro.
Conguagli una tantum
Il comma 4-ter dell’art.3 specifica che nell’individuazione dei pagamenti che superano la soglia dei 1.000 euro non devono essere presi in considerazione gli importi corrisposti a titolo di tredicesima mensilità. Per analogia, non sono soggetti alle suddette limitazioni all’uso del contante i pagamenti delle pensioni che hanno un importo ordinariamente inferiore a 1.000 euro, anche nei casi in cui per singole rate sia superata la suddetta soglia per la concomitanza del pagamento di arretrati pensionistici, conguagli fiscali e somma aggiuntiva (cd. “quattordicesima”).
Apertura del conto corrente base o del libretto postale a mezzo delegato
Norme particolari sono state previste per i soggetti che, entro il 30 giugno 2012, non abbiano indicato una modalità alternativa alla riscossione allo sportello in quanto siano stati impossibilitati, per comprovati e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale, a recarsi personalmente presso gli uffici postali o bancari.
In questi casi, i soggetti che alla suddetta data risultino essere delegati alla riscossione, in deroga alla normativa vigente, hanno la possibilità di chiedere l’apertura di un conto corrente base o di un libretto di risparmio postale, intestato al beneficiario, su cui ricevere il pagamento.
A tal fine, il delegato deve consegnare alla Banca o a Poste Italiane Spa:
- una copia della documentazione attestante la delega alla riscossione già autorizzata dall’Ente erogatore,
- una copia del documento d’identità del beneficiario del pagamento,
- una dichiarazione dello stesso delegato attestante la sussistenza della documentazione comprovante gli impedimenti del beneficiario che non hanno consentito allo stesso di provvedere personalmente all’apertura del conto o del libretto.
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Pagamento in contanti delle pensioni superiori a 1000 euro nel periodo transitorio (luglio – settembre 2012)
Il comma 4-bis del suddetto art.3, inoltre, aggiunge all’art. 2, comma 4-ter del Decreto-legge n° 138 del 13 agosto 2011 i commi 4-sexies e 4-septies, che dettano norme specifiche per la gestione dei pagamenti pensionistici erogati dall’Istituto nei casi in cui i beneficiari di trattamenti di importo superiore a 1.000 euro entro il 30 giugno 2012 non abbiano indicato un conto di pagamento su cui accreditare le rate pensionistiche.
Le norme citate prevedono in questi casi una fase transitoria di tre mesi a partire dal 1° luglio, durante la quale l’Istituto deve continuare a disporre i pagamenti mensili in attesa che il pensionato effettui la scelta delle modalità alternative alla riscossione in contanti.
In questi casi, i pagamenti disposti dall’Istituto saranno sospesi da Poste Italiane Spa e dalle Banche che verseranno le somme in un conto di servizio transitorio ed infruttifero, senza oneri per il beneficiario.
Il pensionato ha la possibilità di indicare il conto corrente o libretto bancario o postale su cui trasferire le somme entro il 30 settembre 2012. Nel caso in cui la scelta venga effettuata, le somme sono trasferite da Poste Italiane Spa e dalle Banche senza spese o oneri per il beneficiario. Al contrario, i prestatori dei servizi di pagamento, decorso inutilmente il termine del 30 settembre, restituiranno all’Istituto le somme accantonate sul conto di servizio.
Il suddetto comma 4-septies prevede, infine, che nei mesi di luglio, agosto e settembre il pensionato può, comunque ottenere il pagamento mediante assegno di traenza.
Tale modalità sarà seguita anche nel caso in cui il pensionato, non titolare di conto corrente o libretto postale, che fino a giugno ha riscosso la pensione allo sportello di Poste Italiane Spa scelga di localizzare il pagamento su un conto corrente o libretto bancario, in quanto Poste Italiane Spa non è in condizione di trasferire con bonifico le somme su un conto corrente bancario.
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