La Legge 20 maggio 2016, n. 76 cosiddetta legge Cirinnà ha introdotto nel nostro ordinamento oltre al classico matrimonio, le unioni civili fra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto (fra persone dello stesso sesso o di sesso diverso) regolarmente registrate all’anagrafe.
La Legge Cirinnà ha previsto tra l’altro, che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
Inoltre la Corte Costituzionale con Sentenza n. 213/2016 ha stabilito che i permessi della L. 104/92 spettano anche al convivente, dichiarando illegittima la norma che limita a coniuge e parenti i permessi della legge 104 del 92.
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Con la Circolare n. 38/2017 l’INPS recepisce le suddette novità (legge n.76/2016 e sentenza Corte Costituzionale n. 213/2016) e fornisce le istruzioni operative relative ai permessi Legge 104 per i lavoratori dipendenti del settore privato.
Nella stessa circolare l’INPS regolamenta il congedo straordinario per le unioni civili, così come già previsto dal D.Lgs.151/2001 per i lavoratori dipendenti del settore privato.
Permessi Legge 104 per conviventi e unioni civili
In particolare l’INPS evidenzia che:
– per quanto riguarda le Unioni Civili il coniuge, che presti assistenza all’altra parte, può usufruire:
- dei permessi di cui alla Legge 104;
- del congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D.Lgs.151/2001.
– nelle convivenze di fatto il convivente, così come indicato dalla legge n. 76/ 2016, che presti assistenza all’altro convivente, può usufruire unicamente di:
- permessi ex lege n. 104/92.
Permessi Legge 104 come fare domanda
Con la Circolare n. 38 del 27-02-2017 l’INPS spiega nel dettaglio anche la modalità di presentazione delle domande.
Per il momento non è ancora attiva la procedura telematica. Fino alla sua implementazione, gli uniti civilmente (per beneficiare dei 3 giorni di permessi legge 104 e/o dei periodi di congedo straordinario) e i conviventi di fatto (per beneficiare dei 3 giorni di permesso ex lege 104/92) possono presentare la domanda all’INPS di competenza tramite modello:
- SR08 Domanda di permessi Legge 104;
- SR64 Domanda di congedo straordinario.
Il modello può essere inviato via PEC o raccomandata A.R. o consegnato direttamente allo sportello.
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