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Home»Leggi, normativa e prassi»Potere di disposizione, INL: chiarimenti per gli ispettori del lavoro

Potere di disposizione, INL: chiarimenti per gli ispettori del lavoro

Daniele Bonaddio8 Ottobre 20204 Mins Read
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L’INL fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle nuove norme sul potere di disposizione degli ispettori del lavoro.

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ispettori del lavoro

Ampliato l’ambito di applicazione del potere di disposizione del personale ispettivo, ai fini della tutela dei lavoratori. La nuova formulazione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004 prevede infatti la possibilità di adottare la disposizione in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative.

In questo modo, si introduce un presidio sanzionatorio in relazione a tutti gli obblighi normativi e contrattuali per i quali non è prevista alcuna conseguenza in caso di mancata o errata applicazione. In fase di prima applicazione, il nuovo potere di disposizione trova applicazione in relazione al mancato rispetto:

  • sia di norme di legge sprovviste di una specifica sanzione;
  • sia di norme del contratto collettivo applicato anche di fatto dal datore di lavoro.

A specificarlo è l’INL con la Circolare n. 5 del 30 ottobre 2020, attuando quanto specificato all’art. 12-bis del D.L. n. 76/2020.

Diffida accertativa: le novità

L’art. 12-bis del D.L. n. 76/2020, introdotto in sede di conversione dalla L. n. 120/2020, ha riformato gli istituti della diffida accertativa per crediti patrimoniali.

Si tratta di modifiche che:

  • da un lato, semplificano l’utilizzo di tali poteri da parte del personale ispettivo;
  • dall’altro, ampliano sensibilmente la possibilità di garantire una tutela sostanziale ai lavoratori.

Leggi anche: Diffida accertativa: chiarimenti e novità sulle possibilità di tutela

Potere di disposizione: novità per gli ispettori del lavoro

L’art. 12-bis del D.L. n. 76/2020 ha integralmente sostituito l’art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004, ampliando notevolmente l’ambito di applicazione del potere di disposizione del personale ispettivo ai fini della tutela dei lavoratori.

L’intervento legislativo produce esclusivamente l’effetto di estendere il predetto potere, rendendolo applicabile:

  • in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative;
  • in materia di prevenzione infortuni, nonché per l’applicazione di norme obbligatorie per cui sia attribuito all’Ispettorato dalle singole leggi un apprezzamento discrezionale.

La mancata ottemperanza alla disposizione è soggetta alla sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro, senza possibilità di applicare la procedura di diffida.

Leggi anche: Ispezioni sul lavoro: svolgimento e fasi dei controlli

Ambito applicativo

Il provvedimento di disposizione è attribuito dal legislatore direttamente al personale ispettivo dell’INL, al quale spetta pertanto in via esclusiva l’esercizio di tale potere.

Non appare, invece, opportuno il ricorso al potere di disposizione in riferimento ad obblighi che trovano la loro fonte in via esclusiva in una scelta negoziale delle parti, non derivanti quindi dalla legge o da previsioni collettive fermo restando che, qualora tali obblighi abbiano natura patrimoniale, sussiste sempre la possibilità di ricorrere alla conciliazione monocratica o alla diffida accertativa.

Ricorso amministrativo

Per quanto concerne la possibilità di ricorrere avverso il provvedimento di disposizione, il nuovo art. 14 non apporta sostanziali modifiche rispetto alla precedente formulazione. È infatti previsto che contro la disposizione è ammesso ricorso, entro 15 giorni, al Direttore dell’ITL, il quale decide entro i successivi 15 giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.

Il ricorso non sospende l’esecutività della disposizione.

Raccordo tra conciliazione monocratica, diffida accertativa e disposizione

Infine, l’INL chiarisce i rapporti tra i diversi istituti della conciliazione monocratica, della diffida accertativa e della disposizione in relazione alla mancata corresponsione di somme spettanti al lavoratore.

Innanzitutto, nel caso della conciliazione monocratica, non sussiste alcun accertamento ispettivo in ordine ad un eventuale credito del lavoratore, a differenza di quanto avviene in caso di adozione della diffida accertativa e della disposizione. Dunque, la conciliazione monocratica era e resta, peraltro, la “la via assolutamente privilegiata di definizione della vicenda segnalata, alla quale potrà seguire un intervento ispettivo solo laddove il tentativo di conciliazione non sia andato a buon fine”.

Qualora, invece, nel corso dell’attività di vigilanza, emergano inosservanze di legge o contrattuali di natura patrimoniale, il personale ispettivo potrà valutare la possibilità di emanare una disposizione, in particolare quando tali inosservanze riguardino il trattamento di una pluralità di lavoratori. La disposizione potrà infatti consentire una rapida risoluzione delle criticità rilevate in caso di ottemperanza da parte del datore di lavoro.

Laddove, invece, il datore di lavoro non ottemperi alla disposizione e non opponga ricorso avverso il provvedimento, si potrà procedere alla emanazione delle diffide accertative, ove ne ricorrano i presupposti, oppure – quando necessario – previo esperimento di ulteriori approfondimenti in ordine alla quantificazione dei diritti patrimoniali di ciascun lavoratore.

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