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Home»Leggi, normativa e prassi»Protocollo d'intesa per la semplificazione degli accertamenti durante le ispezioni sul lavoro

Protocollo d'intesa per la semplificazione degli accertamenti durante le ispezioni sul lavoro

Massima Di Paolo17 Febbraio 20122 Mins Read
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Protocollo d'intesa tra Ministero e consulenti del lavoro per la semplificazione delle ispezioni sul lavoro.

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Il Ministero del lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, lo scorso 15 febbraio hanno siglato un protocollo di intesa, con lo scopo di semplificare dei tempi di verifica e di riscontro della documentazione, durante le ispezioni sul lavoro.

Ciò, dovrebbe avvenire attraverso un utilizzo sempre maggiore di banche dati del ministero del lavoro, messe a disposizione degli ispettori del lavoro. Pertanto, qualora un documento è presente nella banca dati, non potrà più essere richiesto ai soggetti ispezionati.

L’elenco dei documenti che non potranno più essere chiesti dagli ispettori, sono elencati nell’allegato al protocollo e, sono:

  • Comunicazioni obbligatorie telematiche (ad eccezione dei lavoratori domestici);
  • Prospetti informativi collocamento obbligatorio Legge n. 68/1999;
  • Denunce Inail ex art. 12 DPR n. 1124/1965;
  • Attribuzione matricola INPS;
  • Denunce aziendali e dichiarazioni trimestrali della mano d’opera occupati in agricoltura;
  • DURC;
  • Certificato iscrizione CCIAA;
  • Mod. Unico – 750 – 760 – 770/SA-SC;
  • Informazioni relative ai modelli Uniemens dal 2010 in poi consultabili da Net-Inps;
  • Importi complessivamente versati tramite mod. F24;
  • Informazioni relative ai modelli DM 10 concernenti il personale dipendente (ad eccezione dei dati relativi alle ultime 3 mensilità).

Tali documenti, potranno essere richiesti al professionista solo nelle ipotesi in cui sia materialmente impossibile l’accesso a tali documenti attraverso la banca dati.

Ovviamente, sono escluse dal protocollo l’attività ispettive eseguite nell’esercizio di specifiche funzioni di polizia giudiziaria ove sia indispensabile la materiale acquisizione del documento trasmessa dal professionista.

 

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