Niente pagamento a rate per le sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro quando si utilizza la procedura prevista dal D.Lgs. n. 758/1994 per regolarizzare le violazioni accertate dagli organi di vigilanza.
A chiarirlo è l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la nota prot. n. 2010 del 18 settembre 2026, che interviene sulla possibilità di rateizzare la somma dovuta dopo aver rispettato la prescrizione impartita dagli ispettori.
La risposta dell’INL è netta: l’importo non può essere rateizzato né dilazionato, ma deve essere versato integralmente entro 30 giorni.
Si tratta di un passaggio particolarmente importante per datori di lavoro e altri soggetti interessati, perché non basta aver eliminato l’irregolarità riscontrata durante il controllo. Per beneficiare dell’estinzione del reato prevista dalla normativa è necessario anche effettuare il pagamento completo entro il termine stabilito.
E il pagamento effettuato in ritardo non permette di rimediare: superati i 30 giorni, il versamento non produce l’effetto estintivo previsto dalla legge.
Sanzioni per la sicurezza sul lavoro: cosa prevede la procedura
Il chiarimento riguarda il particolare meccanismo previsto dal D.Lgs. n. 758/1994 per determinate violazioni delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Quando l’organo di vigilanza accerta una violazione può impartire al responsabile una prescrizione finalizzata alla regolarizzazione, indicando gli interventi necessari e il termine entro il quale devono essere effettuati.
Una volta verificato l’adempimento della prescrizione, l’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 758/1994 prevede la possibilità di pagare in sede amministrativa, entro 30 giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la violazione commessa.
Il meccanismo consente, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, di arrivare all’estinzione del reato.
Ma è necessario rispettare due condizioni fondamentali: regolarizzare la violazione secondo le indicazioni ricevute e pagare integralmente la somma richiesta entro 30 giorni.
Le sanzioni possono essere pagate a rate?
No. Ed è proprio questo il principale chiarimento fornito dall’Ispettorato.
La somma richiesta dopo l’adempimento della prescrizione non può essere suddivisa in rate e non può essere oggetto di una dilazione di pagamento.
Il motivo è legato alla particolare natura di questo versamento. Il pagamento, insieme all’adempimento della prescrizione, rappresenta infatti una condizione necessaria per beneficiare del meccanismo di estinzione del reato previsto dall’articolo 24 del D.Lgs. n. 758/1994.
Per questo motivo, secondo l’INL, non può essere applicata la possibilità di rateizzazione prevista dall’articolo 26 della Legge n. 689/1981.
In sostanza, l’organo di vigilanza non ha il potere di autorizzare il pagamento a rate.
INL: Nota 2010-2026 - Divieto rateizzazione ammenda (383,8 KiB, 0 hits)
Quanto tempo c’è per pagare
La scadenza da ricordare è quella dei 30 giorni.
Entro questo termine deve essere versato l’intero importo previsto dall’articolo 21 del D.Lgs. n. 758/1994.
Sul punto l’Ispettorato richiama anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione. La sentenza n. 17202 del 6 aprile 2016 ha infatti escluso la possibilità di dilazionare il pagamento, ribadendo la necessità di rispettare il termine previsto dalla legge per ottenere l’estinzione del reato.
Non siamo quindi di fronte a una normale scadenza amministrativa che può essere superata semplicemente pagando qualche giorno dopo.
Il rispetto dei 30 giorni è parte integrante della procedura.
Cosa succede se la sanzione viene pagata in ritardo
Le conseguenze possono essere particolarmente rilevanti.
L’INL ricorda infatti che il pagamento tardivo non estingue il reato.
Questo significa che aver rispettato la prescrizione impartita dagli ispettori non è sufficiente se successivamente il pagamento viene effettuato oltre la scadenza.
C’è inoltre un secondo aspetto da considerare.
La somma eventualmente versata in ritardo non può essere utilizzata per compensare l’ammenda che potrebbe essere successivamente applicata in sede penale.
L’Ispettorato considera infatti nettamente separate la procedura prevista dal D.Lgs. n. 758/1994 e l’eventuale pena pecuniaria successivamente applicata dal giudice.
La nota richiama, a questo proposito, anche le precedenti indicazioni INL del 2019, secondo cui le somme pagate tardivamente devono essere restituite.
Regolarizzare la violazione non basta
È uno degli aspetti più importanti da comprendere.
Supponiamo che durante un controllo vengano riscontrate delle irregolarità in materia di sicurezza e che l’organo di vigilanza impartisca una prescrizione.
Il datore di lavoro interviene nei tempi stabiliti e mette completamente in regola l’azienda.
La procedura, però, non si conclude automaticamente con la regolarizzazione.
Una volta ammesso al pagamento previsto dall’articolo 21, occorre versare integralmente la somma richiesta entro i successivi 30 giorni.
Non sarebbe quindi possibile, ad esempio, versarne una parte entro la scadenza e chiedere di pagare il resto nei mesi successivi.
Allo stesso modo, non si può chiedere all’Ispettorato di concedere una proroga perché l’azienda si trova temporaneamente in difficoltà economica.
Quando invece è possibile pagare a rate
La situazione cambia quando si arriva alla fase penale e l’ammenda viene applicata con sentenza o decreto penale di condanna.
In questo caso non si tratta più del pagamento previsto dall’articolo 21 del D.Lgs. n. 758/1994.
L’eventuale rateizzazione dell’ammenda può essere concessa dal giudice secondo quanto previsto dall’articolo 133-ter del Codice penale.
La distinzione è quindi fondamentale.
Nella procedura che consente di estinguere il reato attraverso la regolarizzazione e il successivo pagamento, non sono ammesse rate o dilazioni.
Quando invece l’ammenda viene irrogata in sede penale, può entrare in gioco la possibilità di rateizzazione secondo le regole previste dal Codice penale.
Sanzioni sulla sicurezza: cosa bisogna ricordare
Il chiarimento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro impone quindi particolare attenzione alle scadenze successive a un controllo in materia di salute e sicurezza.
Dopo aver rispettato la prescrizione impartita dall’organo di vigilanza, il responsabile viene ammesso al pagamento della somma prevista dalla legge, pari a un quarto del massimo dell’ammenda.
Da quel momento scatta il termine di 30 giorni.
L’importo deve essere pagato integralmente: non sono ammesse rateizzazioni o dilazioni da parte dell’organo di vigilanza.
E soprattutto, pagare dopo la scadenza non permette di recuperare la situazione: il versamento tardivo non produce l’estinzione del reato e la somma pagata non può essere utilizzata per compensare l’eventuale ammenda successivamente applicata in sede penale.
