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Home»Leggi, normativa e prassi»Rientro a scuola in sicurezza: le indicazioni dell’INAIL

Rientro a scuola in sicurezza: le indicazioni dell’INAIL

Daniele Bonaddio3 Settembre 20203 Mins Read
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L’INAIL ha pubblicato le indicazioni operative da seguire per garantire il rientro in classe di studenti e insegnanti a settembre.

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Agevolazioni spese scolastiche
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Con l’inizio di settembre, è scoppiato il problema sul rientro a scuola in sicurezza. C’è chi sostiene che non esistono ancora attualmente le condizioni necessarie per rientrare fra i banchi, chi invece ritiene necessario tornare a scuola osservando solo le misure di distanziamento sociale.

Intanto, la scuola è già iniziata l’1 settembre 2020 per i ragazzi che hanno materie di recuperare e per molte scuole private, mentre si va verso il rientro generalmente previsto per il 14 settembre 2020. Il problema non riguarda solamente il distanziamento sociale in classe, ma anche il trasporto pubblico dei pullman, che non possono contenere più dell’80% della loro capienza.

Alla luce di tale situazione, l’INAIL insieme a Istituto superiore di sanità, Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia Romagna e Regione Veneto, hanno stilato una serie di indicazioni operative per garantire il rientro in classe di studenti e insegnanti a settembre.

Vediamo quindi del dettaglio cosa contiene il documento e qual è l’iter da seguire per il rientro a scuola.

Rientro a scuola in sicurezza: cosa contiene il documento INAIL

Il documento contiene tutte le misure propedeutiche alla riapertura delle scuole nel mese di settembre, nonché le modalità di gestione di eventuali casi e focolai da COVID-19.

Si tratta, in particolare, di un nuovo documento tecnico che fornisce una serie di indicazioni operative per garantire il rientro in classe in sicurezza di studenti e insegnanti e vale per istituto di ogni ordine e grado.

Cosa fare in caso di sintomi da COVID-19?

Nello specifico, sono descritte le azioni da intraprendere nel caso in cui un alunno o un operatore scolastico manifesti sintomi compatibili con il COVID-19, sia a scuola che a casa. Tale caso prevede il coinvolgimento:

  • del referente scolastico;
  • dei genitori;
  • del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale;
  • del Dipartimento di Prevenzione (DdP).

In particolare, i genitori devono contattare il pediatra o il medico di famiglia. Se un alunno manifesta la sintomatologia a scuola, le raccomandazioni prevedono che vada isolato in un’area apposita, sotto la supervisione di un adulto che indossi una mascherina chirurgica, e che i genitori siano immediatamente allertati e attivati.

Una volta riportato il figlio a casa, infatti, i genitori devono contattare il pediatra di libera scelta o il medico di famiglia. Quest’ultimo, dopo avere valutato la situazione, deciderà se è necessario allertare il DdP per l’esecuzione del tampone.

Cosa fare in caso di positività al COVID-19?

Se il tampone è positivo è il Dipartimento di Prevenzione a decidere quali misure adottare.

In caso di test positivo, il DdP competente condurrà le consuete indagini sull’identificazione dei contatti e valuterà le misure più appropriate da adottare che comprendono, quando necessario, l’implementazione della quarantena per i compagni di classe, gli insegnanti e gli altri soggetti che rientrano nella definizione di contatto stretto.

La scuola in ogni caso deve effettuare una sanificazione straordinaria.

Monitoraggio delle assenze

Per l’individuazione di eventuali focolai è previsto anche il monitoraggio delle assenze. Infatti, fra i compiti attribuiti agli istituti scolastici, il documento prevede anche il monitoraggio delle assenze; per individuare ad esempio casi di classi con molti alunni mancanti.

Ciò potrebbe essere indice di una diffusione del virus e rendere necessaria un’indagine mirata da parte del DdP.

Il documento affronta, infine, con un capitolo dedicato, le tematiche connesse alla tutela degli operatori della scuola, anche in riferimento alla tutela dei lavoratori fragili.

Fonte: INAIL

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