Il Ministero del lavoro, con interpello nr. 18938 dello scorso 19 ottobre fornisce chiarimenti circa la corretta interpretazione del disposto normativo ex art. 5, comma 4 bis, D.Lgs. n. 368/2001, afferente al computo del periodo massimo di occupazione del lavoratore in caso di successione di più contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti.
In particolare il Ministero afferma che un datore di lavoro, una volta esaurito il periodo massimo di trentasei mesi, possa impiegare il medesimo lavoratore ricorrendo alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.
La domanda di interpello era stata avanzata da Assolavoro, la quale, chiedeva se sia possibile per un’azienda utilizzatrice, una volta esaurito il periodo massimo di trentasei mesi consentito dalla legge, far ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato nei confronti del medesimo lavoratore.
Prima dell’entrata in vigore della Legge n. 92/2012 (riforma del mercato del lavoro), l’articolo 5, comma 4 bis, D.Lgs. n. 368/2001 prevedeva che “qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi (…) il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato”.
La nuova formulazione stabilisce che, ai fini del calcolo del periodo massimo di trentasei mesi, “si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma l bis dell’articolo 1 del presente decreto e del comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato”.
Pertanto, come già chiarito da questo Ministero con circ. n. 18/2012, a far data dal 18 luglio u.s. (data di entrata in vigore della riforma lavoro) “nel limite dei 36 mesi andranno computati anche i periodi di occupazione – sempre con mansioni equivalenti – formalizzati attraverso una somministrazione a tempo determinato”.
E’ stato precisato che, il periodo massimo costituisce solo “un limite alla stipulazione di contratti a tempo determinato e non – invece – al ricorso alla somministrazione di lavoro”. Ne deriva che, una volta raggiunti i trentasei mesi, il datore di lavoro potrà ricorrere alla somministrazione a tempo determinato con lo stesso lavoratore.