La riforma del lavoro, prevede, tra l’altro, delle norme in favore dei lavoratori anziani (per agevolarne l’esodo), oltre ad una serie di “Incentivi all’occupazione per i lavoratori anziani e le donne nelle aree svantaggiate” e, ad una elencazione di “Princìpi generali concernenti gli incentivi alle assunzioni”.
Sono tre articoli, (gli artt 52, 53, 54) che vanno a comporre la sezione III della riforma del lavoro, denominata appunto, “Interventi in favore dei lavoratori anziani e incentivi all’occupazione” che, vuole introdurre un sistema volto a sostenere processi di esodo dei lavoratori cd. anziani, con costi a carico dei datori di lavoro.
Interventi in favore dei lavoratori anziani
L’art 52, denominato appunto “Interventi in favore dei lavoratori anziani”, contempla la possibilità che, appositi accordi tra datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, nei casi di eccedenza di personale, possono prevedere che, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all’Inps la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
Destinatari
Possono essere coinvolti nel programma di incentivazione all’esodo, i lavoratori che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento (di vecchiaia o anticipato) nei 4 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
Procedura
Per dare efficacia all’accordo, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all’Inps, accompagnata dalla presentazione di una fidejussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi.
L’accordo diviene efficace a seguito della validazione da parte dell’Inps, che effettua l’istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al lavoratore ed al datore di lavoro.
A seguito dell’accettazione dell’accordo il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all’Inps la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile, l’Inps è tenuto a non erogare le prestazioni.
In caso di mancato versamento l’Inps procede a notificare un avviso di pagamento; decorsi 180 giorni dalla notifica senza l’avvenuto pagamento l’Inps procede alla escussione della fidejussione. Il pagamento della prestazione avviene da parte dell’Inps, con le modalità previste per il pagamento delle pensioni. L’Istituto provvede contestualmente all’accredito della relativa contribuzione figurativa.
Incentivi all’occupazione per i lavoratori “over 50” e le donne nelle aree svantaggiate
L’art 53 della riforma, si occupa sia di incentivi all’occupazione per i lavoratori anziani che, di quelli per le donne nelle aree svantaggiate.
In merito ai primi, si prevede che,per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato, in somministrazione che riguardino lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, viene riconosciuta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, per una durata di 12 mesi.
Nel caso i cui il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data di assunzione. Se, viene fatto il contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.
Agevolazioni per le donne
Le stesse agevolazioni, previste per i lavoratori over 50, valgono per le assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali comunitari e nelle aree di cui all’articolo 2, punto 18), lettera e) del predetto regolamento, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
Princìpi generali concernenti gli incentivi alle assunzioni
L’ultimo articolo della sezione III, l’art 54, elenca una serie di principi in merito agli incentivi alle assunzioni, anche al fine di garantire una omogenea applicazione delle misure già previste a legislazione vigente. Si prevedono delle ipotesi in cui non spettano gli incentivi, ossia:
- se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva e, nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
- se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione (o la trasformazione) o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure sia effettuata presso una diversa unità produttiva.
- gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all’utilizzatore.
Inoltre, l’art 54 prevede che al fine di determinare il diritto agli incentivi e la loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato.
Non si procede al cumulo per le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima Agenzia, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
Infine, il comma 4 dispone che “l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce la perdita della parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione”.
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