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Riforma lavoro: la comunicazione di cessazione del rapporto, nota del Ministero

Nota del Ministero del Lavoro sulla comunicazione di cessazione del rapporto a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e dimissioni


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di - 16 Ottobre 2012

Il Ministero del lavoro, con nota n. 18273 del 12 ottobre 2012 fornisce alcuni chiarimenti circa l’obbligo di comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (avvenuto al termine della procedura obbligatoria di conciliazione) o dopo la procedura di convalida delle dimissioni o delle risoluzioni consensuali.

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I chiarimenti del Ministero riguardano in particolare, l’obbligo di comunicazione al Centro per l’impiego della cessazione del rapporto di lavoro, “entro i cinque giorni successivi”.

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Il comma 41 dell’art 1 della riforma del lavoro, d.lgs. nr. 92/2012, prevede che “il licenziamento intimato all’esito del procedimento disciplinare di cui all’articolo 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, oppure all’esito del procedimento di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966 n. 604, (come sostituito dal comma 40 del presente articolo), produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l’eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva; è fatto salvo, in ogni caso, l’effetto sospensivo disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangono altresì sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato”.

In merito alla cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale, il comma 16 e ss dell’art. 4 della riforma prevede che “La risoluzione consensuale  del  rapporto  o  la  richiesta  di dimissioni  presentate  dalla  lavoratrice,  durante  il  periodo  di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi  tre anni di vita del bambino o nei primi  tre  anni  di  accoglienza  del minore  adottato  o  in  affidamento,  o,   in   caso   di   adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni  di cui all’articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal  servizio ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali competente per  territorio.  A  detta  convalida  è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro».

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Bisogna dunque capire quale sia il momento a partire dal quale, scaturisce l’obbligo di comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego-

Inoltre la nota chiarisce che anche il termine di 30 gg, previsto dall’art. 4 comma 22 del d.lgs. nr. 92/2012 entro il quale il  datore  di  lavoro deve trasmettere  alla  lavoratrice  o  al   lavoratore   la comunicazione contenente l’invito a convalidare le dimissioni, decorre dalla cessazione giuridica del rapporto, fermo restando la possibilità di trasmissione dell’invito anche in data antecedente.

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Categories: Leggi, normativa e prassi
Tags: LicenziamentoRiforma del Lavoro