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Sanzioni per i disoccupati in ASpI, NASpI, DIS COLL, Mobilità e ASDI

Sanzioni per i disoccupati in ASpI, NASpI, DIS COLL, Mobilità per il mancato rispetto delle regole sul Patto di Servizio da Centri per l'Impiego e INPS


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di - 19 Dicembre 2016

Con la Circolare numero 224 del 15 dicembre l’INPS ha fornito le istruzioni sulle nuove misure sanzionatorie adottate dai Centri per l’Impiego per le violazioni degli obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva da parte dei lavoratori disoccupati percettori di ASpI, miniASpI, NASpI, DIS-COLL, Mobilità e ASDI.

Con la stessa Circolare l’INPS ha anche recepito le novità introdotte dal correttivo del Jobs Act sulla durata della NASpI per i lavoratori stagionali, di cui abbiamo parlato in un precedente articolo di qualche giorno fa.

Leggi anche: NASpI stagionali, circolare INPS con le novità nel correttivo del Jobs Act

Patto di servizio personalizzato, cos’è e dove si sottoscrive

Il D. lgs. 150/2015 in attuazione del Jobs Act, ha previsto che i lavoratori disoccupati, al fine di confermare lo stato di disoccupazione, devono recarsi entro i termini previsti dalla legge presso il Centro per l’Impiego, per la profilazione e per la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato.

Sottoscrivendo il patto di servizio il lavoratore disoccupato si rende disponibile:

Sanzioni per i disoccupati se non si sottoscrive il patto di servizio

Per ciascuna tipologia di violazione si avrà una sanzione corrispondente così come previsto dal D.lgs. 150/2015 e le modifiche/integrazioni introdotte dal d.lgs. 185/2016.

L’INPS precisa che:

ASDI

Anche l’ASDI (assegno di disoccupazione) è pienamente inserito nel sistema delle politiche attive. Anche per i percettori di questa indennità di disoccupazione sono previste sanzioni per la mancata sottoscrizione del Patto di Servizio e per la mancata partecipazione senza giustificato motivo, alle chiamate del CPI.

Comunicazione delle sanzioni ai lavoratori disoccupati

Le sanzioni sono applicate dall’INPS a seguito della comunicazione dei provvedimenti sanzionatori adottati dai Centri per l’Impiego. Contro le sanzioni si può proporre ricorso all’ANPAL.

L’INPS provvederà comunque a comunicare ai titolari delle prestazioni sanzionati la violazione e la conseguente misura sanzionatoria ricevuta nonché della durata della decurtazione della prestazione espressa in giornate.

  Circolare numero 224 del 15-12-2016 (152,3 KiB, 1.353 hits)

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Tags: DisoccupazioneINPSjobs act