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Sanzioni lavoro nero: importi aggiornati e maggiorazioni per recidiva

Importi delle sanzioni per lavoro nero ed altre violazioni e irregolarità. Chiarimenti INL sulla maggiorazione delle sanzioni per recidiva.


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di - 5 Marzo 2020

Dal 1° gennaio 2019, sulla base della legge di bilancio, gli importi e le modalità di applicazione delle sanzioni per lavoro nero e altre irregolarità per violazioni delle leggi in materia di lavoro sono cambiati. E’ stata introdotta inoltre una maggiorazione delle sanzioni in caso di recidiva. Il nuovo apparato sanzionatorio si applica esclusivamente per gli illeciti commessi dal 2019 e infatti, restano esclusi dalla nuova norma i comportamenti elusivi degli anni precedenti a tale anno, a prescindere dalla data di accertamento e/o contestazione.

Le novità in tema di irregolarità lavorative della Manovra Finanziaria 2019 sono state recepite poi dall’INL con la Circolare n. 2 del 14 gennaio 2019 che alleghiamo a fondo pagina. Il Dl Fiscale 2022 ha introdotto poi novità in merito alla sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di impiego di lavoro nero e altre violazioni in materia di Sicurezza sul Lavoro. In fondo questa pagina è possibile scaricare anche l’ultimo vademecum dell’INL sulla Maxisanzione per lavoro sommerso.

Ecco i dettagli.

Lavoro nero sanzioni: indicazioni e chiarimenti dell’INL

Con la nota 1148 del 5 febbraio 2019, l’INL ha rilasciato ulteriori precisazioni in merito al raddoppio degli aumenti delle sanzioni in materia di lavoro in caso di recidiva. Trovate l’approfondimento a fine pagina.

Il documento di prassi riepiloga, dunque, quali sono i nuovi importi con cui devono confrontarsi i datori di lavoro già dallo scorso anno, in caso di:

Sempre su questo argomento, il 14 marzo 2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha rilasciato una ulteriore nota, la numero 2594, con indicazioni operative sulle maggiorazioni delle sanzioni in caso di recidiva.

Lavoro irregolare sanzioni

Il documento di prassi dell’INL segnala che gli aumenti, pari al 20%, si applicano già dal 1° gennaio 2019 e valgono per gli illeciti commessi in corso d’anno. Va da sé che per elusioni avvenute nel 2018, ossia entro il 31 dicembre 2018, vigono le sanzioni vecchie.

Ma quali soni nel dettaglio le violazioni soggette all’aumento? Ebbene, la norma precisa che si tratta di violazioni in materia di:

Quali sono gli importi delle sanzioni lavoro nero

Per quanto concerne le violazioni per lavoro nero, le sanzioni si differenziano in base alla durata del fatto commesso:

Riepilogando le sanzioni sono:

Leggi anche: Lavoro nero: significato, normativa e sanzioni

Somministrazione e distacco illecito

L’esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione viene punito per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa con 60 euro.

Distacco transnazionale illecito

In caso di distacco transnazionale illecito, la sanzione amministrativa è stata elevato ad un importo compreso tra 1.200 e 12.000. Riguarda, in particolare, i casi di mancata esibizione del contratto di lavoro, prospetto paga, ecc.

Nuovi importi sanzionatori anche nelle ipotesi relative alla:

Violazione orario di lavoro, riposi e ferie

Continuando la rassegna dell’aumento degli importi sanzionatori, nel caso di violazioni riguardanti:

gli importi ora sono compresi tra 120 e 900 euro.

I predetti importi aumentano qualora la violazione si riferisce a:

In tal caso, l’importo sale a 480 euro e 1.800 euro.

Se la violazione riguarda più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento gli importi, senza la possibilità del pagamento in misura ridotta, salgono, rispettivamente, a 1.200 e 6.000 euro.

In caso di ferie non accordate, e non fruite nei termini di legge, la sanzione è compresa tra 120 e 720 euro. Importo, questo, che aumenta rispettivamente a 480 e 1.800 euro qualora la mancanza riguarda più di 5 lavoratori e si è verificata in 2 anni.

INL – Circolare numero 2-2019 – Maggiorazione sanzioni

Alleghiamo quindi la Circolare INL numero 2-2019.

  INL - Circolare numero 2-2019 - Maggiorazione sanzioni (789,0 KiB, 2.440 hits)

Sanzioni lavoro irregolare in caso di recidiva

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha rilasciato in data 5 febbraio 2019 un’ulteriore nota di approfondimento in merito all’ipotesi di recidiva introdotta dalla lettera lett. e) dell’art. 1, comma 445 della Legge di Bilancio 2019.

Questa recita testualmente:

le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti

Il fine della norma è quello di reprimere le condotte lesive della dignità dei lavoratori.

Si fa riferimento in particolare al:

Aumento e raddoppio delle sanzioni

La norma ha quindi previsto non solo un aumento delle sanzioni pari al 10 e al 20%, ma ha introdotto il raddoppio di questi aumenti di sanzione nel caso in cui vi sia recidiva delle stesse irregolarità nei 3 anni precedenti.

Ciò significa che se lo stesso datore di lavoro viene sanzionato nel giro di 3 anni per la stessa tipologia di irregolarità, l’aumento delle sanzioni nel secondo caso raddoppiano.

Per prima cosa l’INL chiarisce che per considerarsi recidiva, la prima irregolarità deve riferirsi ad una sanzione definitiva.

L’INL chiarisce inoltre che il raddoppio non può avvenire se nella prima sanzione:

Infine si chiarisce che gli illeciti pregressi rilevanti (ai fini del suddetto raddoppio) sono solo quelli commessi dopo l’entrata in vigore della nuova disposizione.

INL – Nota numero 1148 del 5 febbraio 2019

Alleghiamo quindi la Nota 1148 dell’INL per una completa lettura dei chiarimenti rilasciati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

  INL - NOTA N. 1148 DEL 5 FEBBRAIO 2019 (961,3 KiB, 1.512 hits)

INL – Nota numero 2594 del 14 marzo 2019 indicazioni operative recidiva

Alleghiamo infine la Nota 2594 del 14 marzo 2019 dell’INL per con le indicazioni operative sulle maggiorazioni delle sanzioni in caso di recidiva.

  INL - Nota numero 2594 del 14 marzo 2019 (843,7 KiB, 1.303 hits)

Sospensione dell’attività e sanzioni sicurezza sul lavoro

Oltre alle normali sanzioni per lavoro nero e irregolare il datore di lavoro, incorre nel provvedimento di sospensione dell’attività nel caso in cui almeno il 20% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti irregolare. Novità importante: la percentuale passa dal 20 al 10% con il Collegato Fiscale 2022.

Leggi anche: Sospensione dell’attività imprenditoriale: novità Sicurezza del Lavoro nel Dl fiscale

Nei casi di irrogazione della maxisanzione non trovano applicazione le altre ordinarie sanzioni amministrative; quelle cioè previste in caso di omessa comunicazione obbligatoria o di omessa o infedele registrazione sul Libro unico del lavoro.

Infine in caso di lavoro nero troveranno applicazione anche le sanzioni riguardo alla materia della salute e sicurezza sul lavoro D.lgs. 81/08 (es. mancata formazione/informazione).

Vademecum INL maxisanzione aggiornato ad aprile 2022

L’INL con la Nota n. 856 del 19 aprile 2022 ha rilasciato un vademecum sull’applicazione della maxisanzione per lavoro sommerso, prevista dall’art. 3 del Decreto Legge n. 12/2002.

  INL, Vademecum lavoro sommerso 2022 (330,3 KiB, 504 hits)

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Tags: Ispettorato del Lavorolavoro nero