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di Antonio Maroscia - 7 Agosto 2018
L’INPS ha rilasciato la circolare numero 91 del 3 agosto 2018 con la quale ha illustrato le modalità di richiesta degli sgravi contributivi per le misure di conciliazione vita – lavoro previsti dal decreto interministeriale 12/09/2017.
Lo sgravio è previsto per i datori di lavoro che hanno stipulato contratti aziendali prevedendo misure per favorire la conciliazione tra lavoro e vita privata dei lavoratori. In particolare lo sgravio spetta relativamente ai contratti aziendali stipulati dal 1° novembre 2017 al 31 agosto 2018.
La domanda di sgravi contributivi per le misure di conciliazione vita – lavoro vanno presentate dal datore di lavoro, o dagli intermediari abilitati e autorizzati. La richiesta va inviata telematicamente tramite apposita procedura telematica sul sito INPS dal 4 agosto 2018 ed entro e non oltre il 15 settembre 2018.
Il modulo di istanza on line denominato “Conciliazione Vita-Lavoro 2018”, è reperibile all’interno dell’area “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito www.inps.it.
Il Decreto, come detto sopra, prevede sgravi contributivi per misure di conciliazione vita-lavoro, che devono essere incluse nella contrattazione aziendale, o di secondo livello.
Il beneficio degli sgravi contributivi può essere riconosciuto ai contratti collettivi aziendali sottoscritti e depositati dal 1° novembr 2017 al 31 agosto 2018, nei limiti e con le modalità stabilite nel decreto stesso.
Le misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata dovranno comunque essere innovative e migliorative rispetto ai CCNL di riferimento o dalle disposizioni vigenti.
A questa misura sono destinati circa 110 milioni di euro per il biennio 2017 e 2018, resi disponibili dal Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello.
Per poter accedere agli sgravi contributivi per misure di conciliazione vita-lavoro il Decreto definisce le seguenti misure di conciliazione vita-lavoro da inserire nei contratti collettivi aziendali o di secondo livello.
A) Area di intervento genitorialità
B) Area di intervento flessibilità organizzativa
C) Welfare aziendale
Il beneficio non potrà eccedere in ogni caso il limite del 5% della retribuzione imponibile ai fini INPS e sempre nei limiti delle risorse stanziate per il biennio 2017-2018.
Lo sgravio deve essere richiesto all’INPS con le modalità sopra indicate. La domanda da presentare in via telematica all’INPS, anche tramite intermediari abilitati, dovrà comunque contenere:
Le domande avranno scadenze diverse in base alla stipulazione del contratto aziendale:
Per ulteriori approfondimenti vi infine rimandiamo alla lettura del Decreto che alleghiamo per completezza qui di seguito.
Di seguito la circolare INPS con tutti i dettagli operativi sullo sgravio contributivo.