Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 4 del 30 settembre 2024, ha fornito chiarimenti riguardo l’obbligo di presenza del preposto nei cantieri, rispondendo ai quesiti posti dalla Camera di Commercio di Modena.
La figura del preposto, come previsto dal Decreto Legislativo 81/2008, riveste un ruolo centrale nella gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro. La Commissione ha risposto a tre domande specifiche, chiarendo in quali situazioni è necessaria la presenza fisica del preposto.
Interpello n. 4 del 30 settembre 2024: i quesiti sollevati
Di seguito un riepilogo dei i quesiti sottoposti all’attenzione della Commissione e le relative risposte in sintesi.
- È sempre obbligatoria la presenza di un preposto in un’attività in appalto, anche con pochi lavoratori autonomi? La Commissione ha chiarito che sì, la presenza del preposto è obbligatoria, indipendentemente dal numero di lavoratori coinvolti nell’attività. Anche nel caso di due lavoratori autonomi, entrambi devono essere sottoposti alla supervisione di un preposto, in quanto ognuno si occupa della propria parte di lavoro senza svolgere funzioni di coordinamento reciproco. La normativa punta a rafforzare il ruolo del preposto come garante della sicurezza.
- Il preposto può essere un responsabile che non è fisicamente presente nel cantiere? Su questo punto, la Commissione ha ribadito che il preposto deve essere presente sul luogo di lavoro per svolgere le proprie funzioni di controllo e vigilanza. Non è dunque possibile nominare come preposto una figura che non si reca fisicamente presso il cantiere, come ad esempio un project manager o un responsabile della commessa che gestisce l’attività a distanza. La Commissione sottolinea che la presenza del preposto in loco è essenziale per garantire il rispetto delle norme di sicurezza.
- È necessario individuare un preposto anche se l’attività in appalto è svolta da un solo lavoratore? Anche in questo caso la Commissione ha chiarito che, se un’impresa è composta da un solo lavoratore, quest’ultimo non può essere preposto di sé stesso. Di conseguenza, le funzioni di preposto devono essere svolte dal datore di lavoro. Questo perché la figura del preposto deve avere competenze gerarchiche e funzionali, il che esclude la possibilità che un lavoratore svolga tale ruolo per la propria attività.
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Ruolo e responsabilità del preposto
Il Decreto Legislativo 81/2008, noto anche come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, definisce la figura del preposto come quella persona incaricata di sovrintendere alle attività lavorative, vigilare sull’attuazione delle direttive ricevute e controllare che i lavoratori seguano le norme di sicurezza. Il preposto ha, inoltre, l’obbligo di segnalare tempestivamente eventuali problemi legati alla sicurezza e di interrompere l’attività in caso di comportamenti non conformi o pericolosi.
Tra i principali obblighi del preposto vi è quello di:
- Sovrintendere all’attività lavorativa e garantire l’attuazione delle direttive ricevute in materia di sicurezza;
- Controllare che i lavoratori rispettino le norme di sicurezza e utilizzino correttamente i dispositivi di protezione individuale (DPI);
- Segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente eventuali carenze nei mezzi di lavoro, attrezzature o condizioni di pericolo;
- Intervenire tempestivamente per correggere i comportamenti non conformi e, se necessario, sospendere l’attività fino alla risoluzione dei problemi di sicurezza.
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Normativa e sanzioni
La normativa vigente, in particolare l’articolo 26 del Decreto Legislativo 81/2008, impone ai datori di lavoro appaltatori e subappaltatori l’obbligo di indicare esplicitamente al committente il personale che ricopre il ruolo di preposto. L’articolo 55 prevede inoltre sanzioni per i datori di lavoro che non rispettano l’obbligo di nominare un preposto per la sorveglianza e la vigilanza delle attività lavorative.
L’assenza di un preposto comporta quindi rischi sia per la sicurezza sul lavoro sia per il datore di lavoro, che potrebbe essere soggetto a sanzioni amministrative e penali.
Importanza della presenza fisica del preposto
L’interpello sottolinea l’importanza della presenza fisica del preposto nel luogo di lavoro. Questo perché la sorveglianza diretta è essenziale per garantire che le norme di sicurezza vengano rispettate e per intervenire rapidamente in caso di comportamenti non sicuri o situazioni di pericolo. La Commissione evidenzia come il preposto debba essere una figura attiva, in grado di agire prontamente per garantire la sicurezza di tutti i lavoratori.
Conclusioni
L’interpello n. 4/2024 chiarisce che la figura del preposto è obbligatoria in qualsiasi attività in appalto, anche quando si tratta di pochi lavoratori o di un solo lavoratore autonomo. Il preposto deve essere fisicamente presente sul luogo di lavoro per adempiere alle proprie funzioni, e non può essere una figura che gestisce a distanza l’attività, come nel caso di un project manager.
Inoltre, la Commissione ribadisce che un lavoratore non può essere preposto di sé stesso e che, in caso di un’unica persona sul cantiere, il datore di lavoro deve svolgere le funzioni di preposto. La presenza del preposto è quindi fondamentale per garantire la sicurezza sul lavoro e il rispetto delle normative vigenti, prevenendo sanzioni e rischi per i lavoratori.
Allegati
Alleghiamo infine il testo del documento datato 30 Settembre 2024 – n. 4 / 2024 Istanza: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. “Quesito in merito alla corretta interpretazione della modifica all’art. 26 del D. Lgs. 81/08 introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146”. Seduta della Commissione del 19 settembre 2024 Destinatario: Camera di Commercio di Modena.
Interpello Sicurezza Min. Lavoro n. 4/2024 (312,5 KiB, 160 hits)
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