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Home»Leggi, normativa e prassi»Sospensione decurtazione NASpI e indennità una tantum Sostegni bis

Sospensione decurtazione NASpI e indennità una tantum Sostegni bis

Daniele Bonaddio18 Giugno 20213 Mins Read
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Messaggio INPS sulla sospensione delle decurtazione della NASpI dal 4° mese e l'indennità una tantum per pescatori autonomi e operai agricoli

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decreto sostegni bis

Sospensione decurtazione NASpI e indennità una tantum Sostegni bis: con il Messaggio n. 2309 del 16 giugno 2021 l’INPS recepisce le novità introdotte in tema di disoccupazione NASpI dal cd. “Decreto Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021) fra cui la sospensione fino al 31 dicembre del meccanismo di decurtazione NASpI dal quarto mese e le altre misure introdotte dallo stesso Decreto in materia di indennità una tantum di 1600 euro previste a favore di alcune categorie di lavoratori, tra cui i pescatori autonomi e gli operai agricoli.

Il messaggio è stato emanato in attesa che siano completati gli approfondimenti e i dettagli tecnici necessari per la pubblicazione delle circolari attuative e l’adeguamento delle procedure informatiche. Ecco i dettagli.

Sospensione decurtazione NASpI e indennità una tantum Sostegni bis

Il Sostegni bis, in ragione del protrarsi dello stato di emergenza, ha disposto ulteriori misure finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori:

  • prorogando le indennità COVID-19 del (c.d. “Decreto Sostegni”);
  • e introducendo nuove indennità a favore dei pescatori autonomi e degli operai agricoli.

Il Decreto Sostegni-bis ha altresì previsto la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, del meccanismo di riduzione dell’indennità NASpI pari al 3% mensile a partire dal quarto mese di disoccupazione.

Indennità una tantum 1600 euro Dl Sostegni bis: a chi spetta

L’art. 42, co. 1, del “Decreto Sostegni-bis” prevede l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 1.600 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’art. 10, co. da 1 a 9, del D.L. n. 41/2021.

In particolare, tale prestazione sarà erogata alle seguenti tipologie di lavoratori, già beneficiari della richiamata precedente tutela ovvero i lavoratori:

  • stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • intermittenti;
  • autonomi occasionali;
  • incaricati alle vendite a domicilio;
  • a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • dello spettacolo.

Pertanto, in attuazione della citata previsione normativa, i lavoratori che hanno già fruito delle indennità, non devono presentare una nuova domanda. Infatti, l’indennità sarà liquidata dall’Istituto ai beneficiari con le modalità indicate dagli interessati per le indennità già erogate.

Attenzione: le indennità del Decreto Sostegni-bis, per espressa previsione di legge, non sono tra loro cumulabili. Le suddette indennità sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.

Inoltre, le richiamate indennità non concorrono alla formazione del reddito e per il periodo di fruizione delle stesse non è riconosciuto:

  • l’accredito di contribuzione figurativa;
  • il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Indennità un a tantum pescatori autonomi e gli operai agricoli

L’art. 69 del Decreto Sostegni-bis ha introdotto, inoltre, una indennità una tantum a favore dei lavoratori del settore agricolo e della pesca.

In particolare, il richiamato articolo 69 prevede una indennità una tantum di importo pari a 800 euro a favore degli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.

Sospensione decurtazione NASpI

Come precisato in premessa, l’indennità di disoccupazione NASpI è ridotta in misura pari al 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno della prestazione).

Fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021 questo meccanismo di decurtazione NASpI è sospeso. Analogamente per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 è sospesa fino al 31 dicembre 2021 l’applicazione del predetto meccanismo.

Pertanto gli importi delle indennità saranno più elevati, in quanto rimarranno invariati per l’intera durata.

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